Sì all’incentivo disabili se è esaurito il bonus Sud
Un’azienda ha assunto un lavoratore con il bonus Sud (Dd Lavoro 367/2016, rettificato dal Dd 18719/2016, di cui alla circolare Inps 41/2017) che, essendo lavoratore disabile, ha diritto all’incentivo di cui all’articolo 13 della legge 68/99 come modificato dall’articolo 10 del Dlgs 151/2015 con istanza accolta. È vero che i due incentivi non sono cumulabili? Essendo l’incentivo disabili triennale, mentre il bonus Sud è solo annuale, è possibile applicare l’incentivo disabili per il triennio o almeno nei 24 mesi successivi al bonus Sud?
M.S. - SASSARI
Secondo la citata circolare 41/2017 dell’Inps, l’incentivo Sud non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva tra cui anche quello previsto per assumere i disabili. In merito alla possibilità di dare corso all’incentivo per disabili una volta trascorsi i 12 mesi del bonus Sud, occorre tenere presente la particolare procedura prevista dall’articolo 13 della legge 68/1999.
La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’Inps che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Il richiedente deve, entro un termine perentorio di sette giorni, stipulare il contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo.
Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’Inps, attraverso la procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto di questi termini, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
Riteniamo fattibile l’operazione, una volta date le conferme precedenti, ma potrebbe essere utile consultare l’Inps per evidenziare la particolarità della situazione.