Part–time oltre il 50%: ok a impieghi autonomi saltuari
A un dipendente pubblico dell’attuale comparto Funzioni locali (ex Regioni–enti locali), in part–time maggiore del 50%, può essere autorizzata l’attività lavorativa autonoma consistente nella collaborazione all’impresa familiare commerciale? M.S. - VARESE
Lo svolgimento di un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, concesso nei casi di rapporto part–time non superiore al 50% (ex articolo 4, comma 7, del Ccnl del 14 settembre 2009), è invece vietato ai dipendenti con rapporto di lavoro part– time superiore al 50% (equivalente al rapporto full–time). Perché vale integralmente il regime di incompatibilità generale previsto dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001 (che vieta il cumulo di impieghi in base all’articolo 60 del Testo Unico, Dpr 3/1957).
Si segnala, tuttavia, la significativa eccezione prevista dall’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, a proposito di Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, comunità montane, unioni di Comuni e consorzi, per cui è prevista una deroga per l’assunzione di personale in rapporto di lavoro full–time da altri enti locali . La giurisprudenza ha però chiarito che, per determinare il venir meno del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e sanzionare come incompatibile un’attività extra–istituzionale, in base all’articolo 60 del Testo unico, occorre anche la presenza di tre requisiti: abitualità, continuità e professionalità. Occorre, cioè, che l’attività non sia temporanea e che sia in grado di distogliere il dipendente dall’attività istituzionale e di diminuirne il rendimento (Corte dei conti, sezione controllo, 24 maggio 1979, n. 971); e che l’attività stessa sia direttamente lucrativa e prevalente professionalmente (Corte dei conti, sezione controllo, 21 maggio 1984, n. 450 ). Alla luce di questi chiarimenti si possono definire non incompatibili le attività saltuarie, sporadiche e occasionalmente esercitate, anche nel caso in cui il dipendente si limiti a prestare un modesto e saltuario aiuto nell’esercizio di attività che, astrattamente considerate, rientrerebbero nella specie di quelle vietate in base al citato articolo 60 Tu (Consiglio di Stato, sezione V, 15 dicembre 1972, n. 1089). In questo ambito potrebbe essere inclusa l’attività autonoma prospettata nel quesito, purché, in sede di richiesta di autorizzazione all’ente da cui il lavoratore dipende, questi possa dimostrare che per lo svolgimento dell’attività extra–istituzionale sussistono le condizioni delineate in sede giurisprudenziale. Esse dovranno permanere nel corso dell’attività, salvo la revoca dell’autorizzazione e la comminatoria di più gravi sanzioni previste per l’esercizio di attività incompatibili non autorizzate.