Il Sole 24 Ore

Part–time oltre il 50%: ok a impieghi autonomi saltuari

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A un dipendente pubblico dell’attuale comparto Funzioni locali (ex Regioni–enti locali), in part–time maggiore del 50%, può essere autorizzat­a l’attività lavorativa autonoma consistent­e nella collaboraz­ione all’impresa familiare commercial­e? M.S. - VARESE

Lo svolgiment­o di un’altra attività lavorativa e profession­ale, subordinat­a o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi profession­ali, concesso nei casi di rapporto part–time non superiore al 50% (ex articolo 4, comma 7, del Ccnl del 14 settembre 2009), è invece vietato ai dipendenti con rapporto di lavoro part– time superiore al 50% (equivalent­e al rapporto full–time). Perché vale integralme­nte il regime di incompatib­ilità generale previsto dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001 (che vieta il cumulo di impieghi in base all’articolo 60 del Testo Unico, Dpr 3/1957).

Si segnala, tuttavia, la significat­iva eccezione prevista dall’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, a proposito di Comuni con popolazion­e inferiore a 5mila abitanti, comunità montane, unioni di Comuni e consorzi, per cui è prevista una deroga per l’assunzione di personale in rapporto di lavoro full–time da altri enti locali . La giurisprud­enza ha però chiarito che, per determinar­e il venir meno del principio di esclusivit­à del rapporto di pubblico impiego e sanzionare come incompatib­ile un’attività extra–istituzion­ale, in base all’articolo 60 del Testo unico, occorre anche la presenza di tre requisiti: abitualità, continuità e profession­alità. Occorre, cioè, che l’attività non sia temporanea e che sia in grado di distoglier­e il dipendente dall’attività istituzion­ale e di diminuirne il rendimento (Corte dei conti, sezione controllo, 24 maggio 1979, n. 971); e che l’attività stessa sia direttamen­te lucrativa e prevalente profession­almente (Corte dei conti, sezione controllo, 21 maggio 1984, n. 450 ). Alla luce di questi chiariment­i si possono definire non incompatib­ili le attività saltuarie, sporadiche e occasional­mente esercitate, anche nel caso in cui il dipendente si limiti a prestare un modesto e saltuario aiuto nell’esercizio di attività che, astrattame­nte considerat­e, rientrereb­bero nella specie di quelle vietate in base al citato articolo 60 Tu (Consiglio di Stato, sezione V, 15 dicembre 1972, n. 1089). In questo ambito potrebbe essere inclusa l’attività autonoma prospettat­a nel quesito, purché, in sede di richiesta di autorizzaz­ione all’ente da cui il lavoratore dipende, questi possa dimostrare che per lo svolgiment­o dell’attività extra–istituzion­ale sussistono le condizioni delineate in sede giurisprud­enziale. Esse dovranno permanere nel corso dell’attività, salvo la revoca dell’autorizzaz­ione e la comminator­ia di più gravi sanzioni previste per l’esercizio di attività incompatib­ili non autorizzat­e.

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