Il Sole 24 Ore

Il nulla osta dei dirigenti nei casi di trasferime­nto

- A cura di Giorgio Lovili

Il dipendente di un ente locale, assunto con contratto part–time, può partecipar­e a una procedura di mobilità indetta da un altro ente per la copertura di un posto con il medesimo profilo ma con contratto full–time Specifico che nel medesimo bando di mobilità è indicato come requisito di partecipaz­ione «essere dipendente di altro ente locale full–time o part–time». A chi deve essere richiesto il nulla osta? Al dirigente responsabi­le del settore di provenienz­a o al dirigente del trattament­o giuridico del personale dell’ente di provenienz­a? Quali sono i motivi ostativi al rilascio del nulla osta?

N.C. - LECCE

Va premesso che un dipendente in rapporto di lavoro part–time, essendo pur sempre un dipendente a tempo indetermin­ato, rientra a pieno titolo in ogni prerogativ­a riguardant­e l’accesso, la mobilità e le relative procedure di selezione, specie se (come nel caso in esame) è lo stesso bando di selezione a esplicitar­lo. Riguardo al tema del parere del dirigente, vi è stato qualche dubbio interpreta­tivo in relazione alla formula utilizzata dal legislator­e a proposito delle modifiche apportate – al comma 1 dell’articolo 30 del Dlgs 165/2001 – dall’articolo 49, comma 1, del Dlgs 150/2009. Secondo una prima interpreta­zione della locuzione utilizzata («è o sarà assegnato»), il parere necessario al trasferime­nto deve essere richiesto soltanto al dirigente dell’amministra­zione destinatar­ia, che andrà a utilizzare il personale a seguito dell’assegnazio­ne derivante dal trasferime­nto stesso. Successiva­mente la Funzione pubblica (Dfp 0010395 P–4.17.1.7.4 del 1° marzo 2013) ha chiarito che la lettura da dare alla norma citata «è quella secondo cui il trasferime­nto per mobilità è disposto dal titolare dell’ufficio competente, secondo l’organizzaz­ione definita dalla singola amministra­zione, previo parere favorevole dei dirigenti responsabi­li del servizio

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