Il nulla osta dei dirigenti nei casi di trasferimento
Il dipendente di un ente locale, assunto con contratto part–time, può partecipare a una procedura di mobilità indetta da un altro ente per la copertura di un posto con il medesimo profilo ma con contratto full–time Specifico che nel medesimo bando di mobilità è indicato come requisito di partecipazione «essere dipendente di altro ente locale full–time o part–time». A chi deve essere richiesto il nulla osta? Al dirigente responsabile del settore di provenienza o al dirigente del trattamento giuridico del personale dell’ente di provenienza? Quali sono i motivi ostativi al rilascio del nulla osta?
N.C. - LECCE
Va premesso che un dipendente in rapporto di lavoro part–time, essendo pur sempre un dipendente a tempo indeterminato, rientra a pieno titolo in ogni prerogativa riguardante l’accesso, la mobilità e le relative procedure di selezione, specie se (come nel caso in esame) è lo stesso bando di selezione a esplicitarlo. Riguardo al tema del parere del dirigente, vi è stato qualche dubbio interpretativo in relazione alla formula utilizzata dal legislatore a proposito delle modifiche apportate – al comma 1 dell’articolo 30 del Dlgs 165/2001 – dall’articolo 49, comma 1, del Dlgs 150/2009. Secondo una prima interpretazione della locuzione utilizzata («è o sarà assegnato»), il parere necessario al trasferimento deve essere richiesto soltanto al dirigente dell’amministrazione destinataria, che andrà a utilizzare il personale a seguito dell’assegnazione derivante dal trasferimento stesso. Successivamente la Funzione pubblica (Dfp 0010395 P–4.17.1.7.4 del 1° marzo 2013) ha chiarito che la lettura da dare alla norma citata «è quella secondo cui il trasferimento per mobilità è disposto dal titolare dell’ufficio competente, secondo l’organizzazione definita dalla singola amministrazione, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio