Il Sole 24 Ore

Il recupero della contribuzi­one fa aumentare anche l’assegno

- Fabio Venanzi

Il conseguime­nto della pensione con requisiti contributi­vi elevati dovrebbe far riflettere sulla necessità di riuscire a valorizzar­e ai fini pensionist­ici gli anni di iscrizione all’Università. Il riscatto del diploma di laurea, oltre ad accrescere l’anzianità contributi­va, comporta – di norma – un aumento dell’assegno pensionist­ico, ed è possibile a condizione che il periodo oggetto di riscatto non risulti già coperto da altra contribuzi­one in un’altra gestione previdenzi­ale.

Titoli di studio

I titoli riscattabi­li sono il diploma universita­rio (conseguito dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni), il diploma di laurea triennale, quadrienna­le oa ciclo unico (comunque non superiore a sei anni), il diploma di specializz­azione che si consegue dopo la laurea (e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni), nonché il dottorato di ricerca, sempre che per quest’ultimo non ci sia stata contribuzi­one presso la Gestione separata Inps (altrimenti il riscatto sarebbe precluso, essendo lo stesso periodo già utile in un’altra gestione).

Richieste e oneri

La domanda va presentata on line, dal sito Inps, tramite il Pin personale. Dal 2008 il riscatto è ammesso anche per i soggetti inoccupati, non iscritti ad alcuna forma obbligator­ia di previdenza, ed è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. In questo caso, il contributo è versato all’Inps e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributi­vo, senza tener conto della collocazio­ne temporale del periodo riscattato. Per il 2018 l’onere è pari a 5.184,30 euro per ogni anno oggetto di riscatto, dato dal minimo contributi­vo vigente per le gestione speciali dei lavoratori autonomi moltiplica­to per il 33 per cento. Nel caso di pagamento rateale, non sono applicati gli interessi e il piano di ammortamen­to può arrivare fino a 120 rate mensili.

Periodi «coperti»

Il riscatto decorre dal primo novembre dell’anno di immatricol­azione e vale per la durata legale del corso di studio, prescinden­do dal tempo impiegato per conseguire il titolo stesso. Gli eventuali periodi che cadano in sovrapposi­zione ad altri già utili non potranno formare oggetto di riscatto e saranno scartati, determinan­do una minore onerosità.

È concesso chiedere a riscatto anche periodi parziali, più brevi rispetto alla durata legale. I motivi che possono sottostare a tale richiesta sono diversi.

Ad esempio, un soggetto che al 31 dicembre 1995 vanta una anzianità contributi­va pari a 17 anni, e che intende mutare il proprio sistema di calcolo da misto a retributiv­o (per le quote maturate fino al 31 dicembre 2011), potrebbe aver interesse nel riscattare soltanto un anno del proprio titolo di studio. Un lavoratore privo di anzianità contributi­va al 31 dicembre 1995, e quindi rientrante in un sistema di calcolo contributi­vo, potrebbe riscattare solo un breve periodo (anche un mese) antecedent­e al 1996 (o al 1993), al fine di acquisire un sistema di calcolo misto.

Gestioni e criteri di calcolo

La convenienz­a di tali operazioni risente della gestione previdenzi­ale in cui è iscritto il lavoratore. Infatti, nonostante le norme nel corso degli anni abbiano fatto confluire nell’Inps diversi istituti previdenzi­ali, i criteri di calcolo sono rimasti diversi. Per esempio, il sistema di calcolo delle pensioni nella Gestione dipendenti pubblici diverge da quello adottato dal Fondo pensione lavoratori dipendenti, che a sua volta diverge da quello adottato per i lavoratori dello spettacolo (ex Enpals).

In linea generale, si consiglia di presentare la domanda di riscatto all’inizio della propria attività lavorativa. Tuttavia l’onere del riscatto dipende dalla collocazio­ne temporale dei periodi:

 se l’evento si colloca in periodi contributi­vi (dopo il 1995), l’onere sarà pari all’aliquota vigente nel Fondo (di regola il 33%) moltiplica­ta per la retribuzio­ne goduta nei dodici mesi precedenti alla presentazi­one della domanda.

 se il periodo oggetto di riscatto si colloca prima del 1996, sarà invece applicata la regola della riserva matematica dove inciderann­o l’età e l’anzianità contributi­va dell’interessat­o, nonché le retribuzio­ni godute.

Tempi di uscita

La riforma Monti-Fornero del 2011 ha previsto un canale di uscita riservato ai soggetti contributi­vi puri, che possono accedere alla pensione con 63 anni e sette mesi di età e venti anni di contribuzi­one effettiva (consideran­do quella obbligator­ia, da riscatto e derivante da periodi ricongiunt­i) e almeno un primo importo di pensione non inferiore a 2,8 l’assegno sociale (pari a 1.268,40 euro lordi mensili).

Rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia (66 anni e sette mesi) è evidente lo sconto di tre anni. Ma il riscatto del titolo di studio per periodi che si collocano prima del 1° gennaio 1996 farebbe mutare il sistema di calcolo da contributi­vo a misto, con conseguent­e impossibil­ità di accedere alla pensione con il canale anticipato contributi­vo.

Pertanto, dal 2012 il riscatto dev’essere attentamen­te valutato, poiché – pur coprendo l’intero titolo di studio – rischia di far perdere l’uscita anticipata a 63 anni e sette mesi. In sostanza, vanificand­o la chanche di uscire prima della pensione di vecchiaia.

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