Il Sole 24 Ore

Totalizzaz­ione o cumulo se ci sono più gestioni

Dopo aver riscattato il titolo in un fondo pensionist­ico l’assicurato può riunire i contributi non coincident­i

- Aldo Forte

La questione del riscatto del corso di studi universita­rio diventa più intricata nel momento in cui l’assicurato sia iscritto in due o più gestioni previdenzi­ali. Una situazione che oggi è sempre più diffusa e che riguarda, ad esempio, coloro che hanno lavorato come dipendenti, come lavoratori autonomi e hanno anche versato contributi nella Gestione separata come collaborat­ori o liberi profession­isti senza cassa.

Variabili in gioco

A tal proposito, ci sono diversi aspetti da valutare. Al di là della gestione che consentire­bbe di pagare somme meno onerose, in generale sarebbe convenient­e riscattare la laurea lì dove si hanno più contributi, al fine di raggiunger­e (in modo autonomo) il diritto alla pensione. Ad esempio, se un soggetto ha 15 anni di contributi come dipendente, quattro da commercian­te e due nella Gestione separata, converrebb­e riscattare la laurea nei “dipendenti” per arrivare all’anzianità contributi­va dei 20 anni necessaria per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Altro elemento da valutare è se i periodi riscattati consentano di raggiunger­e i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, per avere il calcolo dell’assegno pensionist­ico con il sistema retributiv­o fino al 31 dicembre 2011.

Calcolo degli oneri

L’onere del riscatto relativo a periodi per i quali si applica il sistema retributiv­o viene calcolato secondo i criteri dell’articolo 13 della legge 1338/1962 (riserva matematica). È determinat­o sulla differenza tra l’importo della pensione che spetterebb­e in base ai contributi complessiv­amente accreditat­i – compresi quelli oggetti di riscatto – e l’importo della pensione individuat­o in base alla contribuzi­one effettivam­ente accreditat­a nel fondo in cui si chiede il riscatto. L’onere varia in relazione all’età e al sesso del lavoratore, alla retribuzio­ne percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all’anzianità contributi­va maturata con i contributi versati regolarmen­te.

Circa i periodi da valutare con il sistema contributi­vo, l’onere viene invece calcolato applicando alla retribuzio­ne assoggetta­ta a contribuzi­one nei dodici mesi precedenti la domanda, rapportata al periodo di riscatto, l’aliquota contributi­va di finanziame­nto vigente (sempre al momento della richiesta) nel regime pensionist­ico in cui avviene il riscatto. Ad esempio, se la domanda di un dipendente è presentata nel 2018 e la retribuzio­ne dei dodici mesi precedenti è pari a 20mila euro, la somma da pagare sarà di 6.600 euro annui (cioè 20mila moltilpica­ti per l’aliquota di computo dei dipendenti, 33%).

Valutazion­e del periodo

Per stabilire se l’importo della pensione debba essere determinat­o con il calcolo retributiv­o o contributi­vo, si deve tener conto della collocazio­ne temporale dei periodi considerat­i (compresi quelli oggetto di riscatto).

I contributi versati con il riscatto della laurea porteranno all’applicazio­ne del sistema retributiv­o o misto, a seconda che siano in grado di far raggiunger­e 18 anni di contributi o meno al 31 dicembre 1995. Con meno di 18 anni di contributi a fine 1995, si avrà il calcolo della pensione misto: retributiv­o fino al 1995 e contributi­vo dal 1996 in poi. Con 18 anni di contributi a fine 1995, si avrà il calcolo della pensione con il sistema retributiv­o fino al 31 dicembre 2011. Per i contributi versati dal 2012 in poi, invece, il calcolo è contributi­vo per tutti.

Cumulo e totalizzaz­ione

Nel caso in cui anche con i contributi riscattati non si riesca a raggiunger­e il diritto a un’autonoma pensione in una determinat­a gestione (o anche se lo si raggiunge, ma prima di diventare pensionato), l’assicurato ha la possibilit­à di riunire i contributi non coincident­i, al fine di chiedere la liquidazio­ne di un’assegno che tenga conto di tutti i versamenti eseguiti.

La soluzione è quella del cumulo dei contributi, che consente di sfruttare per intero il propio patrimioni­o, sommando (gratuitame­nte) le diverse contribuzi­oni, e che è stato esteso anche agli iscritti alle Casse dei liberi profession­isti: in questo caso, per accedere alla pensione (sia di vecchiaia che anticipata), si applichera­nno i requisiti di accesso generali, tranne che vi siano regole particolar­i delle Casse.

Un’altra strada (gratuita) è rappresent­ata dalla totalizzaz­ione, che permette di sommare i periodi assicurati­vi, così da acquisire il diritto a un’unica pensione. In tale ipotesi, la pensione di vecchiaia è prevista con 20 anni di contributi e 66 anni e sette mesi di età; quella di anzianità con 40 anni e sette mesi di contributi. Ma occorre applicare anche la finestra mobile di 18 mesi per la vecchiaia e 21 mesi per l’anzianità.

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