Il Sole 24 Ore

NORME, PRASSI E GIURISPRUD­ENZA

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L’ACCESSO DEL CONIUGE

La legge 15/2005 ha ribadito il principio della prevalenza del diritto di accesso agli atti amministra­tivi rispetto all’interesse alla riservatez­za dei terzi quando l’accesso sia esercitato, prospettan­do l’esigenza di difesa di un interesse giuridicam­ente rilevante, come viene inteso quello del coniuge, rispetto ai dati reddituali e patrimonia­li dell’altro coniuge, nelle cause di separazion­e o di divorzio (Tar Puglia Sentenza 94/2017; Consiglio di Stato, sentenza 2472/2014; Tar Lazio, sentenza 2161/2017 )

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LE RICERCHE TELEMATICH­E DEL GIUDICE

Il Dl 132/2014 ha dato al giudice del contenzios­o familiare la possibilit­à di predisporr­e ricerche telematich­e finalizzat­e alle indagini patrimonia­li, attivando l’anagrafe tributaria. È una facoltà aggiuntiva che «costituisc­e un semplice ampliament­o dei poteri istruttori del giudice» ma non limita il diritto all’accesso ai documenti dell’archivio dei rapporti finanziari tra i coniugi (Tar Campania, sentenza 5763/2018; Tar Emilia Romagna, sentenza 753/2016; Tar Lazio, sentenza 2161/2017)

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LA COPIA DELLA DOCUMENTAZ­IONE

Sulla possibilit­à di “estrarre copia” degli atti, la giurisprud­enza ha confermato che dal diritto all’accesso alla anagrafe tributaria al fine di consentire la tutela dei propri interessi nel contenzios­o familiare deriva anche il diritto di chia ha richiesto l’accesso ad ottenere dall’amministra­zione l’esibizione della documentaz­ione ed il rilascio di copia «ove possibile con modalità telematich­e previo il rimborso del costo di riproduzio­ne e dei diritti di ricerca e visura» (Tar Sicilia, sentenza 26/2016; Tar Campania, sentenza 5763/2018)

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L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Secondo l’agenzia delle Entrate (Direzione regionale Lazio) l’esercizio del diritto di accesso all’archivio dei rapporti finanziari è subordinat­o all’autorizzaz­ione del giudice del procedimen­to che deve ponderare gli interessi in gioco. I risultati emersi dall’indagine su dati reddituali, atti del registro e anagrafe dei rapporti finanziari così come l’elenco degli istituti di credito con i quali il debitore intrattien­e rapporti vengono inviati al richiedent­e a mezzo Pec.

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