NORME, PRASSI E GIURISPRUDENZA
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L’ACCESSO DEL CONIUGE
La legge 15/2005 ha ribadito il principio della prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi rispetto all’interesse alla riservatezza dei terzi quando l’accesso sia esercitato, prospettando l’esigenza di difesa di un interesse giuridicamente rilevante, come viene inteso quello del coniuge, rispetto ai dati reddituali e patrimoniali dell’altro coniuge, nelle cause di separazione o di divorzio (Tar Puglia Sentenza 94/2017; Consiglio di Stato, sentenza 2472/2014; Tar Lazio, sentenza 2161/2017 )
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LE RICERCHE TELEMATICHE DEL GIUDICE
Il Dl 132/2014 ha dato al giudice del contenzioso familiare la possibilità di predisporre ricerche telematiche finalizzate alle indagini patrimoniali, attivando l’anagrafe tributaria. È una facoltà aggiuntiva che «costituisce un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice» ma non limita il diritto all’accesso ai documenti dell’archivio dei rapporti finanziari tra i coniugi (Tar Campania, sentenza 5763/2018; Tar Emilia Romagna, sentenza 753/2016; Tar Lazio, sentenza 2161/2017)
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LA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE
Sulla possibilità di “estrarre copia” degli atti, la giurisprudenza ha confermato che dal diritto all’accesso alla anagrafe tributaria al fine di consentire la tutela dei propri interessi nel contenzioso familiare deriva anche il diritto di chia ha richiesto l’accesso ad ottenere dall’amministrazione l’esibizione della documentazione ed il rilascio di copia «ove possibile con modalità telematiche previo il rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura» (Tar Sicilia, sentenza 26/2016; Tar Campania, sentenza 5763/2018)
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L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Secondo l’agenzia delle Entrate (Direzione regionale Lazio) l’esercizio del diritto di accesso all’archivio dei rapporti finanziari è subordinato all’autorizzazione del giudice del procedimento che deve ponderare gli interessi in gioco. I risultati emersi dall’indagine su dati reddituali, atti del registro e anagrafe dei rapporti finanziari così come l’elenco degli istituti di credito con i quali il debitore intrattiene rapporti vengono inviati al richiedente a mezzo Pec.