Sotto sequestro solo il totale dell’imposta evasa
Sottrazione fraudolenta unica fattispecie in cui vanno incluse le sanzioni
Il profitto del reato tributario da sottoporre a sequestro deve considerare l’imposta evasa e non anche le sanzioni. Infatti, soltanto nel delitto di sottrazione fraudolenta la condotta prevede espressamente le sanzioni e gli interessi nel computo della soglia di punibilità. È quanto si evince dalla lettura della sentenza n. 52166 della Corte di cassazione (terza sezione penale) depositata ieri.
Nella specie, il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore indagato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000).
L’indagato ricorreva in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata valutazione del profitto da sottoporre a sequestro, poiché a tal fine era stato considerato il debito tributario comprensivo di sanzioni e non il valore dei beni sottratti. La Suprema Corte, richiamando precedenti in materia, ha evidenziato che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi. La misura cautelare non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, poiché esse rappresentano solo il costo del reato, derivante dalla sua commissione.
Per la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplinata dall’articolo 11 del Dlgs 74/2000, il profitto va invece individuato nel complesso dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale in funzione del debito nei confronti dell’Erario. Per quest’ultimo, è la norma stessa a precisare che occorre includere oltre all’imposta anche interessi, sanzioni e oneri accessori esigibili.
La decisione è importante poiché pare rivedere alcuni principi contenuti in una sentenza di qualche mese fa (Cassazione, sentenza 267/2018), secondo cui nei reati tributari il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale e quindi anche negli interessi e nelle sanzioni relativi alla violazione fiscale. Entrambe le decisioni, a ben vedere, traggono origine da una pronuncia delle Sezioni unite (n. 18374/2014) che però riguardava il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ma per questo delitto è la norma a prevedere espressamente l’inclusione di interessi e sanzioni. Tutti gli altri reati tributari, infatti, si configurano semplicemente evadendo o non versando le imposte dovute in base alla dichiarazione, a prescindere dall’eventuale debenza di interessi e sanzioni. Ne consegue che per il sequestro e la successiva confisca dei vari reati tributari (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessi versamenti ecc.) occorre considerare l’imposta evasa e non anche interessi e sanzioni tipici, invece, della sola fattispecie di sottrazione fraudolenta.