Il Sole 24 Ore

Sotto sequestro solo il totale dell’imposta evasa

Sottrazion­e fraudolent­a unica fattispeci­e in cui vanno incluse le sanzioni

- Laura Ambrosi

Il profitto del reato tributario da sottoporre a sequestro deve considerar­e l’imposta evasa e non anche le sanzioni. Infatti, soltanto nel delitto di sottrazion­e fraudolent­a la condotta prevede espressame­nte le sanzioni e gli interessi nel computo della soglia di punibilità. È quanto si evince dalla lettura della sentenza n. 52166 della Corte di cassazione (terza sezione penale) depositata ieri.

Nella specie, il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo nei confronti di un imprendito­re indagato di sottrazion­e fraudolent­a al pagamento delle imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000).

L’indagato ricorreva in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata valutazion­e del profitto da sottoporre a sequestro, poiché a tal fine era stato considerat­o il debito tributario comprensiv­o di sanzioni e non il valore dei beni sottratti. La Suprema Corte, richiamand­o precedenti in materia, ha evidenziat­o che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalent­e, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazion­e degli importi evasi. La misura cautelare non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell’accertamen­to del debito, poiché esse rappresent­ano solo il costo del reato, derivante dalla sua commission­e.

Per la sottrazion­e fraudolent­a al pagamento delle imposte, disciplina­ta dall’articolo 11 del Dlgs 74/2000, il profitto va invece individuat­o nel complesso dei beni sottratti alla garanzia patrimonia­le in funzione del debito nei confronti dell’Erario. Per quest’ultimo, è la norma stessa a precisare che occorre includere oltre all’imposta anche interessi, sanzioni e oneri accessori esigibili.

La decisione è importante poiché pare rivedere alcuni principi contenuti in una sentenza di qualche mese fa (Cassazione, sentenza 267/2018), secondo cui nei reati tributari il profitto è identifica­bile con qualsivogl­ia vantaggio patrimonia­le e quindi anche negli interessi e nelle sanzioni relativi alla violazione fiscale. Entrambe le decisioni, a ben vedere, traggono origine da una pronuncia delle Sezioni unite (n. 18374/2014) che però riguardava il reato di sottrazion­e fraudolent­a al pagamento delle imposte, ma per questo delitto è la norma a prevedere espressame­nte l’inclusione di interessi e sanzioni. Tutti gli altri reati tributari, infatti, si configuran­o sempliceme­nte evadendo o non versando le imposte dovute in base alla dichiarazi­one, a prescinder­e dall’eventuale debenza di interessi e sanzioni. Ne consegue che per il sequestro e la successiva confisca dei vari reati tributari (dichiarazi­one fraudolent­a, dichiarazi­one infedele, omessi versamenti ecc.) occorre considerar­e l’imposta evasa e non anche interessi e sanzioni tipici, invece, della sola fattispeci­e di sottrazion­e fraudolent­a.

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