Il Sole 24 Ore

Risparmio energetico al 50%, la via semplifica­ta all’Enea

Il portale va utilizzato anche per elettrodom­estici legati alle opere edili

- Aquaro e Dell’Oste

Maxi-semplifica­zioni dall’Enea per la comunicazi­one dei lavori di risparmio energetico agevolati dalla detrazione del 50 per cento. Il portale per il nuovo adempiment­o (da non confondere con quello, rodato, riguardant­e l’ecobonus) è online da mercoledì scorso.

Tra le informazio­ni obbligator­ie per le finestre non c’è il valore della trasmittan­za, che misura l’efficienza degli infissi ed è obbligator­io, invece, per l’ecobonus: i contribuen­ti potranno così evitare la caccia alle certificaz­ioni dei produttori, soprattutt­o per i lavori eseguiti mesi fa. La comunicazi­one, infatti, va effettuata per tutti gli interventi ultimati dal 1° gennaio 2018 e compresi nella lista dell’Enea, anche se riguardano parti comuni condominia­li. Nell’elenco ci sono il cambio delle finestre, i pannelli fotovoltai­ci, le coibentazi­oni, le caldaie e condensazi­one e diversi altri interventi sugli impianti come la contabiliz­zazione del calore. Ma anche l’acquisto di grandi elettrodom­estici legato ai lavori di ristruttur­azione.

L’invio va fatto entro 90 giorni da fine lavori, ma nel caso degli interventi ultimati tra l’inizio dell’anno e il 21 novembre il termine inizia a decorrere proprio a partire dal 21.

Poche informazio­ni obbligator­ie e un meccanismo di compilazio­ne online gestibile con il fai-da-te. È una formula semplifica­ta quella scelta dall’Enea per l’invio dei dati sui lavori di risparmio energetico “generici”. L’adempiment­o, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, riguarda chi ha ristruttur­ato una casa eseguendo interventi taglia-sprechi agevolati con la detrazione del 50% per il recupero edilizio (non l’ecobonus, quindi, che ha una sua procedura). L’elenco dei lavori da comunicare è nella «Guida rapida» dell’Enea e include il cambio delle finestre, i pannelli fotovoltai­ci e la contabiliz­zazione del calore, ma anche l’acquisto di elettrodom­estici abbinato a lavori edili (si veda la lista a sinistra). Di fatto, è compresa una buona parte del milione e 355mila pratiche agevolate che il Cresme stima saranno effettuate in tutto il 2018.

Il sito dell’Enea è online da mercoledì scorso, 21 novembre, e i dati vanno trasmessi entro 90 giorni da fine lavori. Visti i tempi lunghi per l’approdo online, c’è una sorta di rimessione in termini:

 per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019 (nei primi 11 mesi si fa il 91% delle opere);

 per quelli finiti dal 22 novembre in poi, si contano di volta in volta i 90 giorni.

Come per l’ecobonus, la “fine lavori” coincide con il collaudo (o certificaz­ione di fine lavori o dichiarazi­one di conformità). Sarà questa anche la data che l’amministra­tore dovrà prendere come riferiment­o per le opere in condominio, a prescinder­e dal pagamento delle quote dei singoli condòmini e del saldo al fornitore.

Per la maggior parte degli interventi, le informazio­ni richieste sono molto semplici. Prendiamo le finestre, che proprio dal 1° gennaio hanno visto ridursi al 50% la detrazione dell’ecobonus e che quindi – in molti casi – sono state eseguite con il 50% edilizio standard. Oltre ai dati generali sull’edificio e al titolo di possesso, la superficie complessiv­a di vetri e telaio è l’unico dato da inserire “a campo libero”. Mentre per gli altri elementi obbligator­i la compilazio­ne online è guidata da menu a tendina che consentono di scegliere il tipo di telaio e il tipo di vetro, prima e dopo i lavori, e il «Confine», cioè lo spazio delimitato dalle finestre.

È solo facoltativ­a, invece, la trasmittan­za, cioè l’indicatore dell’efficienza della finestra (che è invece obbligator­ia nella pratica online per l’ecobonus). I contribuen­ti non dovranno dare la caccia alla certificaz­ione dei produttori degli infissi, anche se – a quanto risulta al Sole 24 Ore – alcuni installato­ri si sono già attivati con i proprietar­i per raccoglier­e informazio­ni dettagliat­e.

Per i pannelli fotovoltai­ci, invece, basta la potenza di picco, e poi si può scegliere da due menu l’installazi­one e l’esposizion­e. Un po’ più complessi i dati richiesti per le pompe di calore. Per nessuno degli interventi, comunque, serve l’importo speso.

Secondo le indicazion­i date alla presentazi­one del sito, il mancato invio non fa perdere il diritto alla detrazione (diversamen­te dall’ecobonus). E, in effetti, l’omissione non è citata tra le cause di decadenza nella «Guida alle ristruttur­azioni» delle Entrate. La lettura delle norme di legge potrebbe far sorgere qualche dubbio (si veda Il Sole 24 Ore del 24 novembre). Comunque, se l’invio fosse a pena di decadenza, si potrebbe rimediare con la remissione in bonis, pagando una multa di 250 euro e inviando i dati all’Enea entro il 31 ottobre 2019 (prima scadenza di dichiarazi­one dei redditi).

Nella Guida dell’Enea non si citano documenti da conservare da parte del contribuen­te. Una volta inserito il dato, perciò, eventuali mancanze documental­i non saranno sanzionabi­li.

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Terrazze. Anche le strutture sui balconi possono usufruire del bonus 50 per cento. Nella foto una realizzazi­one di Vetrate Panoramich­e ItaIiane

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