Anche per l’Iva dichiarazioni e liquidazioni precompilate
Precompilata annuale Iva oltre a registri e liquidazioni periodiche in bozza a partire dalle operazioni Iva 2020: sulla base dei dati risultanti da fatture elettroniche, comunicazioni operazioni transfrontaliere e corrispettivi telematici, l’Agenzia predisporrà, infatti, una dichiarazione precompilata Iva analogamente a quanto accade per quelle dei redditi.È una delle principali novità degli emendamenti già approvati dalla commissione Finanze del Senato in conversione del Dl 119/2018.
In arrivo anche regole tecniche ad hoc, da adottare con decreto ministeriale, per l’emissione di fatture elettroniche nei confronti di consumatori finali, con contratti conclusi prima del 1° gennaio 2005, da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità nei settori delle telecomunicazioni e somministrazioni di acqua, luce e gas. Sempre con un decreto saranno individuate le cause che le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare per rifiutare le fatture elettroniche ricevute tramite Sistema di interscambio (Sdi), disciplinando anche le relative modalità di comunicazione al fornitore. Si estende poi ai registri dei corrispettivi la sanatoria che autorizza a stamparli anche solo in fase di accesso, ispezione o verifica analogamente a quanto già previsto per gli altri registri Iva. Infine, la conservazione gratuita delle Entrate potrà essere offerta e realizzata solamente con servizi forniti da Sogei e non da soggetti terzi.
Precompilata Iva
Tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia troveranno, a partire dalle operazioni Iva 2020, in apposita area riservata del sito internet delle Entrate, le bozze dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva redatti, nell’ambito di un programma di assistenza online, sulla base dei dati risultanti dalle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e dei dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. In caso di convalida, anche tramite intermediari abilitati, delle informazioni proposte dall’Agenzia o di integrazione di tali dati, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti e vendite, ad eccezione della tenuta del registro degli incassi e pagamenti in base all’articolo 18, comma 2, del Dpr 600 del 1973. L’obbligo di tenuta dei registri Iva permarrà in ogni caso per i soggetti che hanno effettuato l’opzione per la tenuta dei registri Iva secondo il comma 5 dell’articolo 18.
Fatture verso le Pa
Sarà un decreto ministeriale a stabilire le cause che possono consentire alle Pa di rifiutare le fatture elettroniche ricevute. In questo modo si supera l’attuale meccanismo per il quale, ricevuto il tracciato Xml, le Pa hanno 15 giorni per accettare tramite lo Sdi la fattura o per rifiutarla non avendo alcun obbligo di indicare la motivazione. Questa pratica, utilizzata spesso a fini dilatori per ritardare i pagamenti, verrà meno allineando nei fatti il meccanismo di gestione delle fatturePa a quello delle fatture B2B e B2C.