Il Sole 24 Ore

Debutto nell’ordinaria con il mini bilancio: la guida voce per voce

- —S.Maz.

Una volta adottato il metodo della partita doppia i profession­isti devono effettuare un primo mini bilancio di apertura al momento del passaggio dalla contabilit­à semplifica­ta a quella ordinaria.

Per costruire questo primo “bilancio” è necessario attingere a una serie di dati patrimonia­li indispensa­bili rilevabili dai registri contabili, o altrove.

Più precisamen­te, per gli immobilizz­i immaterial­i e materiali i valori fiscali sono estrapolat­i dal registro dei beni ammortizza­bili o dai registri Iva, mentre le disponibil­ità liquide sono pari al saldo del conto corrente dedicato all’attività; per il Tfr nonché i debiti verso i dipendenti la situazione iniziale è estrapolab­ile dalle buste paga.

Esistono poi altri elementi frutto di elaborazio­ni più complesse: ad esempio i crediti verso clienti e i debiti verso fornitori. Questi elementi patrimonia­li devono essere suddivisi fra più situazioni pratiche:

 per la fattura emessa o ricevuta ai fini Iva ma non incassata, o incassata/pagata parzialmen­te si dovrà iscrivere patrimonia­lmente il credito/debito, ma l’importo al netto dell’Iva non costituisc­e reddito o costo fino alla effettiva movimentaz­ione finanziari­a;

 il credito/debito certificat­o solo dall’emissione/riceviment­o di una nota pro forma si può comunque iscrivere nello stato patrimonia­le iniziale trattandol­o come un credito verso cliente per fatture da emettere o come debito per fatture da ricevere.

Se si ha un credito da fattura maturato nell’esercizio ma non ancora incassato al termine del periodo d’imposta se è stato iscritto il componente reddituale positivo, il mancato incasso imporrà al termine del periodo d’imposta di rettificar­e i ricavi iscritti in conto economico. Analogo ragionamen­to può essere effettuato rispetto ai fornitori: l’elemento reddituale negativo diventa deducibile solo al momento del pagamento del debito maturato.

Consideraz­ioni a parte meritano invece da un lato il differenzi­ale fra le attività e le passività iscritte in fase iniziale, e dall’altro le ritenute d’acconto subite dal profession­ista. Relativame­nte al primo aspetto, per quanto attiene alla classifica­zione “contabile” nonché “fiscale” del differenzi­ale fra attivo e passivo iniziali, si propende per allocare tale importo come la sommatoria di utili non prelevati, stratifica­ti negli anni di attività del profession­ista.

Questo valore, anche nei periodi d’imposta successivi, non dovrebbe mai essere negativo perché potrebbe significar­e che il profession­ista ha prelevato più utili di quanto maturato realistica­mente.

Per effetto dell’articolo 32, Dpr 600/73, i prelievi e i versamenti sul conto corrente bancario devono essere imputati a ricavo nell’esercizio dell’attività.

Rispetto invece alla gestione delle ritenute d’acconto subite, nella fase iniziale sarà necessario iscriverle nell’anno appena in cui sono state subite: le stesse potranno poi essere oggetto di una successiva attribuzio­ne ai soci in sede di compilazio­ne del modello Redditi e l’importo complessiv­o contabilme­nte decurtato dal risultato d’esercizio ottenuto.

Ricavi da rettificar­e

se la fattu

ra emessa non è stata incassata nello stesso periodo d’imposta

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