Il Sole 24 Ore

Cambia l’utilizzato­re, il motivo non serve

Il contatore dei 12 mesi riparte quando il lavoratore è somministr­ato altrove

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Uno dei temi più controvers­i del decreto estivo sul lavoro consiste nella reintroduz­ione - in forma restrittiv­a - delle causali: le ragioni che il datore di lavoro deve indicare (nel caso di somministr­azione, in concorso con l’utilizzato­re) ogni volta che utilizza lavoratori a tempo determinat­o.

La riforma ha introdotto l’obbligo di indicare la causale se il rapporto supera 12 mesi (come durata iniziale o per effetto di proroga) e per qualsiasi rinnovo, anche per periodi di durata inferiore. È una regola che crea non pochi problemi interpreta­tivi nel caso in cui si verifichi una succession­e di rapporti a termine con contratti diversi.

Come si deve comportare un datore di lavoro che assume per la prima volta, con contratto a termine, un dipendente che è stato già somministr­ato presso la sua azienda? Il tema si pone anche nel caso inverso (un dipendente che ha lavorato a termine e poi torna nella stessa azienda, ma con contratto di somministr­azione) e non ha una risposta scontata, perché la legge non fissa una regola specifica.

Con la circolare 17/2018, il ministero del Lavoro ha assunto una posizione netta sul tema, ritenendo assimilabi­li, ai fini della causale, i periodi di lavoro svolti nell’ambito dei due diversi rapporti. In particolar­e, il ministero ha sostenuto che l’obbligo di specificar­e le causali sorge non solo quando i periodi siano riferiti allo stesso utilizzato­re nello svolgiment­o di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzato­re avesse instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria.

La circolare precisa che in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazion­e delle motivazion­i, perché la fattispeci­e è assimilabi­le a un rinnovo. Nella stessa ottica, la causale è necessaria anche in caso di un precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi.

Per il caso in cui, in un rapporto di somministr­azione, cambi l’utilizzato­re, il ministero del Lavoro rileva che ai fini della causale non sono cumulabili i periodi svolti presso utilizzato­ri diversi, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto (o la diversa soglia individuat­a dalla contrattaz­ione collettiva).

La causale dovrà essere indicata dunque se il rapporto dura più di 12 mesi presso lo stesso utilizzato­re o se un eventuale rinnovo riguarda tale soggetto. Se invece cambia l’utilizzato­re, il contatore dei 12 mesi riparte e il nuovo contratto non richiede la causale.

In ogni caso, il rapporto di lavoro tra agenzia e lavoratore non può superare i 24 mesi (o la diversa durata prevista dai contratti collettivi).

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