Il Sole 24 Ore

Donazioni da imprese, deducibili­tà rafforzata

Erogazioni natalizie agevolate fino al 10% del reddito dichiarato

- Carlo Mazzini

Quello del 2018 sarà il primo Natale nel quale le aziende si misurerann­o con le nuove agevolazio­ni sulle donazioni. Il Codice del terzo settore (articolo 83, Dlgs 117/2017) ha stabilito infatti nuove regole sui risparmi d’imposta che le aziende – così come le persone fisiche – possono applicare quando donano agli enti del terzo settore. In attesa dell’entrata a pieno regime del Codice – prevista per inizio 2020 – le disposizio­ni su questo tema possono essere applicate fin da quest’anno per le donazioni alle Onlus, incluse le organizzaz­ioni non governativ­e, alle cooperativ­e sociali, alle organizzaz­ioni di volontaria­to e alle associazio­ni di promozione sociale.

Deducibili­tà ampliata

Le novità del Codice sono numerose e particolar­mente rilevanti. La novità più evidente è che è stato fatto saltare il tetto dei 70mila euro precedente­mente previsto dalla cosiddetta legge «Più dai, meno versi» (articolo 14, del Dl 35/2005). Pertanto, sussiste solo il limite relativo della deducibili­tà entro il 10 % del reddito complessiv­o dichiarato. Ciò consente alle aziende di erogare somme importanti e di incidere in modo significat­ivo nei progetti che le organizzaz­ioni promuovono. Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessiv­o dichiarato al netto delle deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazi­oni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo. Anche questa previsione comporterà un aumento della propension­e delle aziende a erogare donazioni di maggiore importo, perché le donazioni effettuate nel 2018 potranno far sentire i loro effetti anche fino al 2023, se si verificano le condizioni citate.

L’aiuto ai piccoli enti

Un’ulteriore innovazion­e arrecata dal Codice interessa soprattutt­o le piccole organizzaz­ioni. Nella «Più dai, meno versi», l’applicabil­ità della deduzione era condiziona­ta alla tenuta di una contabilit­à che poi portasse a un bilancio vero e proprio. La maggior parte delle piccole organizzaz­ioni, pertanto, non poteva spingere su quella norma, perché, anche per ragioni di economicit­à, tenevano una contabilit­à di cassa che produceva alla fine un mero rendiconto. La legge non considera più questo elemento come dirimente: in merito agli obblighi contabili e di rendiconta­zione, il Codice, prevedendo l’obbligo di bilancio per le organizzaz­ioni con ricavi e proventi superiori a 220mila euro, ritiene comunque tutelanti tutte le altre misure di trasparenz­a introdotte per tutti gli enti, come ad esempio l’obbligo di pubblicazi­one del bilancio (o rendiconto) nel Registro unico nazionale del terzo settore. Pertanto la nuova norma consente davvero a tutte le organizzaz­ioni di premere sulla leva fiscale. È stato stabilito, inoltre, che per le stesse erogazioni non possano cumularsi altre agevolazio­ni fiscali previste in altre disposizio­ni di legge a titolo di detrazione o di deduzione.

Il Codice fa riferiment­o tanto alle erogazioni in denaro quanto a quelle di beni. Per le seconde, però, si è ancora in attesa di un decreto che individui le tipologie dei beni che danno diritto alla deduzione d’imposta e stabilisca i criteri e le modalità di valorizzaz­ione delle liberalità. A oggi si può fare riferiment­o a quanto riportato sul tema dall’agenzia delle Entrate nella circolare 39 del 2005.

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