Meno incertezze nel confine tra holding e intermediari
Il Dlgs sulla direttiva Atad traccia una demarcazione utile anche per Ires e Irap Sono escluse dal novero dei soggetti finanziari le società «captive»
Una disciplina univoca e in linea con le disposizioni non tributarie riferite al mondo degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione finanziaria e non. È il risultato che ottiene l’articolo 12 dello schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive Atad 1 e 2, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri e che nei giorni scorsi ha ottenuto il parere favorevole della commissione Finanze della Camera.
Molte disposizioni fiscali fanno ancora riferimento all’articolo 113 del Testo unico bancario (Dlgs 385/1993), abrogato dal Dlgs 141/2010, che - con le correzioni previste dal Dlgs 218/2010 - ha radicalmente ristretto il perimetro degli intermediari finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d’Italia. Per citare i casi più noti, non fanno più parte di questo perimetro le holding industriali e le società che hanno come mission l’erogazione di finanziamenti all’interno di gruppi diversi da quelli bancari, finanziari e assicurativi (cosiddette captive di gruppi industriali).
Questa rivoluzione dei soggetti vigilati ha scompaginato le norme tributarie, per cui si è cercato (sia da parte dell’agenzia delle Entrate,sia dei vari interpreti) di colmare le lacune, con soluzioni comunque sempre opinabili, spesso sfociate nel contenzioso, e con elevati margini di incertezza (si vedano le circolari Assonime 11/2011, 17/2016 e 9/2017). Nel frattempo, il Dlgs 136/2015 ha riformato le regole di redazione dei bilanci delle banche e degli altri intermediari finanziari, abrogando il Dlgs 87/1992.
Lo schema di Dlgs interviene sul testo delle norme con riferimenti non più attuali, qualificando tre categorie di soggetti definiti nel nuovo testo dell’articolo 162-bis del Tuir: gli intermediari finanziari, tra cui le banche, le società capogruppo di gruppi bancari, le Sim, le Sgr, le società finanziarie iscritte all’articolo 106 del Tub, le agenzie di prestito su pegno, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le capogruppo di Sim, gli operatori del micro-credito e i Confidi minori;
le società di partecipazione finanziaria, che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazione in intermediari finanziari;
le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati, tra cui rientrano le holding industriali (che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari), i soggetti che svolgono attività finanziaria (come definita dall’articolo 2 del Dm 53/2015) non nei confronti del pubblico (articolo 3, comma 2, dello stesso decreto) e le società veicolo impiegate in operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite. In quest’ambito dovrebbero rientrare anche le cosiddette finanziarie regionali, le società che acquistano crediti deteriorati o crediti Iva, e le società di riscossione dei tributi.
Pur restando qualche incertezza, l’aggiornamento delle norme operato dallo schema di decreto si presenta utile agli operatori. Per fare un esempio comune, diventa chiaro che le società captive di gruppi industriali, non essendo inquadrabili tra gli intermediari finanziari, misurano la deducibilità degli interessi passivi in base ai commi da 1 a 4 dell’articolo 96 del Tuir (ossia basandosi sul Rol), non applicano la maggiorazione Ires del 3,5% e determinano il valore della produzione a fini Irap con le regole delle holding industriali, subendo, peraltro, l’applicazione dell’aliquota Irap maggiorata (articolo 16, comma 1-bis, del Dlgs 446/1997). Come le holding industriali, questi soggetti (se non adottano gli Ias/Ifrs) redigono il bilancio secondo le regole “comuni” del codice civile – come modificate dal Dlgs 139/2015- e non sulla base degli schemi propri degli intermediari finanziari previsti dal Dlgs 136/2015.
La questione di come individuare «l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni» (finanziarie e non) è risolta facendo riferimento al solo stato patrimoniale dell’ultimo esercizio chiuso e verificando la prevalenza (sul totale attivo) delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i soggetti partecipati (caso tipico: finanziamenti), includendo (per i soggetti finanziari) anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. Il che crea alcuni problemi interpretativi per soggetti come merchant bank e società di venture capital, la cui attività può far variare di anno in anno la prevalenza.