Prevista salvaguardia per i periodi passati
Nei contenziosi in corso le imprese potranno difendere la linea seguita
Decorrenza anticipata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e, per i periodi precedenti, clausola di salvaguardia per gli intermediari finanziari, anche se si sono comportati in maniera non coerente rispetto alle nuove disposizioni.
L’articolo 13, comma 9, dello schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive Atad 1 e 2 prevede un’entrata in vigore molto particolare per le norme in esame, probabilmente perché il legislatore si rende conto delle difficoltà interpretative e delle lacune normative presenti in passato.
Gli anni precedenti il 2018
È precisato, infatti, che per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, ai quali si applicano le disposizioni del Dlgs 136/2015 e per i quali i termini di versamento a saldo Ires sono già scaduti a tale data, sono fatti salvi gli effetti della determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione ai fini Irap derivanti da disposizioni diverse da quelle previste dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 di nuova introduzione, anche se non coerenti con queste.
È una clausola di salvaguardia molto aperta, che dovrebbe far salvi, tra l’altro, i comportamenti delle holding che, in ambito Irap, hanno operato un doppio calcolo (patrimoniale ed economico) per determinare l’attività prevalente, sia in fase di autoliquidazione, sia, viceversa, solo in sede di successivo contenzioso volto al rimborso del maggior tributo versato (si veda, ad esempio, il caso esaminato dalla Ctp Milano nella decisione 369/01/2017, commentata sul Sole 24 Ore del 20 febbraio 2017).
Gli effetti sulle liti
Se così fosse, una volta che lo schema di Dlgs fosse approvato nel testo attuale, occorre che i difensori, nei vari procedimenti in corso, facciano presente al giudice tributario l’intervenuta clausola di salvaguardia, che legittima il comportamento tenuto dalle imprese e supera, quindi, le ragioni del diniego di rimborso operato dall’Agenzia (o del silenziorigetto). Sempre che, nel frattempo, la stessa Agenzia non inviti gli uffici ad abbandonare il contenzioso.