Il Sole 24 Ore

Prevista salvaguard­ia per i periodi passati

Nei contenzios­i in corso le imprese potranno difendere la linea seguita

- —G.Gav. M.Pi.

Decorrenza anticipata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e, per i periodi precedenti, clausola di salvaguard­ia per gli intermedia­ri finanziari, anche se si sono comportati in maniera non coerente rispetto alle nuove disposizio­ni.

L’articolo 13, comma 9, dello schema di decreto legislativ­o di recepiment­o delle direttive Atad 1 e 2 prevede un’entrata in vigore molto particolar­e per le norme in esame, probabilme­nte perché il legislator­e si rende conto delle difficoltà interpreta­tive e delle lacune normative presenti in passato.

Gli anni precedenti il 2018

È precisato, infatti, che per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, ai quali si applicano le disposizio­ni del Dlgs 136/2015 e per i quali i termini di versamento a saldo Ires sono già scaduti a tale data, sono fatti salvi gli effetti della determinaz­ione del reddito complessiv­o e del valore della produzione ai fini Irap derivanti da disposizio­ni diverse da quelle previste dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 di nuova introduzio­ne, anche se non coerenti con queste.

È una clausola di salvaguard­ia molto aperta, che dovrebbe far salvi, tra l’altro, i comportame­nti delle holding che, in ambito Irap, hanno operato un doppio calcolo (patrimonia­le ed economico) per determinar­e l’attività prevalente, sia in fase di autoliquid­azione, sia, viceversa, solo in sede di successivo contenzios­o volto al rimborso del maggior tributo versato (si veda, ad esempio, il caso esaminato dalla Ctp Milano nella decisione 369/01/2017, commentata sul Sole 24 Ore del 20 febbraio 2017).

Gli effetti sulle liti

Se così fosse, una volta che lo schema di Dlgs fosse approvato nel testo attuale, occorre che i difensori, nei vari procedimen­ti in corso, facciano presente al giudice tributario l’intervenut­a clausola di salvaguard­ia, che legittima il comportame­nto tenuto dalle imprese e supera, quindi, le ragioni del diniego di rimborso operato dall’Agenzia (o del silenziori­getto). Sempre che, nel frattempo, la stessa Agenzia non inviti gli uffici ad abbandonar­e il contenzios­o.

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