Comunicazioni estese all’anagrafe tributaria
Società di partecipazione tenute a notificare i rapporti finanziari
Società di partecipazione “arruolate” dall’Anagrafe tributaria per le comunicazioni periodiche previste dall’articolo 7, commi 6 e 11, del Dpr 605/1973. Lo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive Atad 1 e 2 interviene a modificare l’articolo 10, comma 10 del Dlgs 241/2010, chiarendo che gli obblighi di comunicazione riguardano sia le società di partecipazione finanziaria, sia quelle di partecipazione non finanziaria disciplinate dal nuovo articolo 162-bis del Tuir. Si tratta, essenzialmente, di una conferma. Tuttavia la norma non richiama i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria, anche se l’esclusione di questi soggetti dagli adempimenti comunicativi non sembra essere l’intento del legislatore. A ogni modo, per le holding industriali si tratta, comunque, di un adempimento particolarmente sgradito, perché comporta costi sproporzionati (investimento in un software, alimentazione dei dati e trasmissione degli stessi tramite i sistemi informatici messi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria) rispetto all’utilità delle informazioni per l’Agenzia, trattandosi di dati che, almeno per quanto riguarda l’assunzione di partecipazioni e la titolarità effettiva dei rapporti, sono o saranno presto accessibili presso il Registro delle imprese.
Per le holding, i principali rapporti da comunicare (circolare 18/ E/2007, paragrafo 4.2) sono quelli che hanno a oggetto:
le partecipazioni;
i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate; i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
il cosiddetto cash pooling;
il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate e il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).
Poiché i rapporti da comunicare rientrano di norma fra quelli per i quali non sono previsti “saldi” o movimenti o altri dati, secondo il provvedimento del 28 maggio 2015, le holding sono di norma esonerate dalla comunicazione integrativa annuale. Sono invece da inviare i file mensili in caso di apertura o chiusura dei rapporti finanziari da segnalare, ma, secondo le istruzioni, non vanno più trasmesse le cosiddette comunicazioni negative. Quindi, nel caso in cui non ci siano dati da comunicare, l’operatore non deve inviare alcun file.