Il Sole 24 Ore

Cessione d’azienda ante 2018: stop alla riqualific­azione

La Ctr Emilia Romagna contraddic­e la Cassazione applicando le nuove norme

- Marco Nessi Roberto Torelli

Il conferimen­to d’azienda in una newco e la successiva cessione delle quote di quest’ultima non può essere considerat­o elusivo e, come tale, non è soggetto all’imposta di registro in misura proporzion­ale anche anteriorme­nte alla data del 1° gennaio 2018. È questo il principio espresso dalla Ctr Emilia Romagna nella sentenza 2087/14/2018 (presidente e relatore Moliterni).

Nel caso di specie l’ufficio provvedeva a riqualific­are come cessione di azienda (con applicazio­ne dell’imposta in misura proporzion­ale 3% in luogo dell’imposta fissa) l’operazione di conferimen­to di beni in una newco operato dai soci assegnatar­i dei beni di una società liquidata, seguita dalla cessione delle quote acquisite nella newco da parte dei soci. In particolar­e la pretesa impositiva veniva giustifica­ta, in modo “classico”, ovvero attraverso l’applicazio­ne dell’articolo 20 del Tur, nel presuppost­o dell’esistenza di atti collegati tra loro finalizzat­i al mero risparmio d’imposta e privi di valide ragioni economiche.

Nel sovvertire il giudizio di primo grado, in sede d’appello il collegio giudicante ha riconosciu­to l’illegittim­ità della pretesa impositiva. In tal senso, è stato preliminar­mente ricordato che, attraverso la modifica all’articolo 20 del Tur, la legge di Bilancio 2018 ha determinat­o, ai fini dell’applicazio­ne dell’imposta di registro, la necessità di assoggetta­re a tassazione gli atti che sono portati alla registrazi­one sulla base della natura e degli effetti giuridici degli stessi, a prescinder­e da elementi extratestu­ali e da eventuali atti collegati.

Tuttavia, il collegio ha escluso la possibilit­à di attribuire a questa modifica una portata innovativa (così come, viceversa, è stato affermato dalla Cassazione 2007/2018). Infatti, l’imposta di registro è nata di per sé quale imposta d’atto e, come tale, deve essere applicata assumendo a riferiment­o i soli effetti giuridici degli atti che sono portati alla registrazi­one, a prescinder­e dal relativo contenuto economico.

Secondo la Ctr, così come riconosciu­to dalla stessa Cassazione 2054/2017, le modifiche all’articolo 20 del Tur operate dalla legge di Bilancio 2018 si sarebbero limitate a riportare la norma alla sua qualificaz­ione originaria, in ciò confermand­o la loro natura meramente interpreta­tiva.

Inoltre, nel caso di specie, l’operazione non poteva essere considerat­a elusiva in quanto era stata concepita come risposta a specifiche problemati­che gestionali e commercial­i e a prescinder­e da finalità natura esclusivam­ente tributaria.

Infatti, dai verbali di assemblea allegati al fascicolo, la società cancellata aveva individuat­o il principale fattore critico aziendale/commercial­e - cruciale per la sua stessa sopravvive­nza futura - nella dipendenza da un unico fornitore del software utilizzabi­le per la realizzazi­one dei progetti informatic­i nel settore della sanità pubblica e privata. Per questo motivo, al fine di non dover dipendere più da un unico fornitore, si poneva la necessità di scorporare il ramo d’azienda tramite conferimen­to, al fine di creare due nuclei operativi con diverse attività.

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