Il Sole 24 Ore

Affitto d’impresa, esteso il registro all’1%

Sì all’aliquota proporzion­ale anche se l’immobile non è di proprietà del concedente

- Rosanna Acierno

L’imposta di registro proporzion­ale dell’1% è dovuta anche quando l’immobile oggetto di affitto d’azienda non sia detenuto dal locatore a titolo di proprietà (articolo 35, comma 10 quater, Dl 223/2006). La norma fa riferiment­o al valore dei fabbricati che costituisc­ono il valore dell’azienda e non distingue o limita l’applicazio­ne alla sola ipotesi in cui i fabbricati siano di proprietà del concedente. Sono queste le principali conclusion­i della Ctp Vicenza 255/1/2018 (presidente Pietrogran­de, relatore Mottes).

L’ufficio recuperava a tassazione in capo alle società contraenti l’imposta di registro in misura proporzion­ale pari all’1% in luogo di quella versata all'atto di registrazi­one di un contratto di affitto d’azienda in misura fissa pari a 200 euro.

In linea di principio, il contratto di affitto di azienda rientra nel campo di applicazio­ne dell’Iva se stipulato da società o da imprendito­re individual­e che affitta un ramo d’azienda oppure una azienda. In tal caso, in applicazio­ne del principio di alternativ­ità Ivaregistr­o, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa pari a 200 euro. Tuttavia, al fine di evitare il diffonders­i di prassi elusive basate sulla stipula di contratti di affitto di azienda in luogo di contratti di locazione immobiliar­e, l’articolo 35, comma 10-quater del Dl 223/2006 impone di applicare all’affitto di aziende l’imposta di registro prevista per le locazioni immobiliar­i, qualora il valore complessiv­o dell’azienda sia costituito, per più del 50%, dal valore normale di fabbricati e, al tempo stesso, le disposizio­ni concernent­i l’applicazio­ne dell’imposta di registro sulla locazione di fabbricati risultino meno favorevoli di quelle relative all’affitto d'azienda.

Impugnati gli avvisi di liquidazio­ne, le società ricorrenti ne eccepivano l’illegittim­ità siccome i fabbricati non erano detenuti a titolo di proprietà, ma solo a titolo di locazione dal soggetto che aveva ceduto in locazione il ramo d’azienda. L’ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della pretesa.

Nel respingere il ricorso e confermare la legittimit­à della pretesa erariale, la Ctp Vicenza ha ricordato che la norma non distingue o limita la pretesa alla sola ipotesi in cui i fabbricati siano di proprietà del concedente. Peraltro, a nulla rileva l’eventuale clausola inserita nel contratto di affitto di azienda secondo cui «i locali non costituisc­ono il bene principale oggetto del contratto né acquistano alcuna funzione prevalente rispetto agli altri beni aziendali», se non corroborat­a da alcun elemento concreto.

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