Il Sole 24 Ore

Per la transazion­e fiscale servono termini più stringenti

L’Agenzia ha 120 giorni per rispondere con lo stop delle azioni cautelari

- Giulio Andreani

La riforma della crisi di impresa non ha modificato la disciplina della transazion­e fiscale perchè si è limitata a scindere il contenuto dell’articolo 182-ter della legge fallimenta­re in due articoli: il 63 sugli accordi di ristruttur­azione dei debiti e l’88 sul concordato preventivo. Tuttavia, qualche effetto sulla transazion­e fiscale discende dalle modifiche ad altre norme. Tra queste, l’articolo 86 del nuovo Codice che impone, nel concordato preventivo, il pagamento dei crediti privilegia­ti entro due anni dall’omologazio­ne, rendendo indispensa­bile l’ok del Fisco alla transazion­e per pagare i crediti fiscali privilegia­ti oltre tale termine.

Il rafforzame­nto della transazion­e fiscale è tuttavia previsto da una recente proposta di legge (si veda il Sole 24 Ore del 30 ottobre scorso), che tratta le principali criticità interpreta­tive e applicativ­e di tale istituto emerse nel corso degli anni.

1. La valutazion­e, da parte del Fisco, della convenienz­a delle proposte di transazion­e fiscale non può essere basata sul rispetto di soglie minime di soddisfaci­mento dei crediti erariali prestabili­te, perché la convenienz­a varia da caso a caso. Per questo motivo l’articolo 182-ter prevede, ai fini della valutazion­e, criteri generali e non quantitati­vi, stabilendo che: a) il pagamento offerto alle Entrate non può essere inferiore, se è proposto nell’ambito di un concordato, a quello che il Fisco otterrebbe mediante la liquidazio­ne dell’impresa e, se proposto nell’ambito di un accordo di ristruttur­azione dei debiti, a quello che riceverebb­e per effetto di qualsiasi soluzione alternativ­a concretame­nte attuabile; b) il soddisfaci­mento offerto alle Entrate non può essere nel complesso inferiore a quello proposto per i crediti privilegia­ti assistiti da una causa di prelazione di grado inferiore a quella dei crediti fiscali e, a maggior ragione, per i crediti chirografa­ri.

Il rispetto di tali criteri va attestato da un profession­ista indipenden­te munito di specifici requisiti, incaricato dalla stessa impresa debitrice. Ciò nonostante l’agenzia delle Entrate di solito rigetta le proposte che prevedono il pagamento dei debiti fiscali al di sotto di una data percentual­e (variabile, ma intorno al 35%), indipenden­temente dal fatto che esse siano comunque più convenient­i per l’Erario di qualsiasi altra soluzione e che tale convenienz­a sia stata oggetto di un’attestazio­ne la cui falsità è punita anche penalmente.

Pertanto sarebbe utile un rafforzame­nto del peso di questi criteri, prevedendo che l’attestazio­ne sia resa da un profession­ista nominato dal presidente del tribunale competente, il che accrescere­bbe indipenden­za e oggettivit­à della prestazion­e resa, e stabilendo che il Fisco possa discostars­ene solo per fondati e documentat­i motivi.

2. Nel contrasto alle crisi aziendali conta il fattore rapidità. Se si considera che la proposta di transazion­e fiscale, vista la documentaz­ione da cui deve essere corredata (piano di risanament­o, attestazio­ne, e così via), può essere presentata solo dopo alcuni mesi di lavoro da parte di vari consulenti, è evidente che la risposta dell’Agenzia deve arrivare in termini ravvicinat­i, pena l’inutilità o la minore efficacia della proposta stessa. Viceversa - escluso il concordato, ove i tempi sono dettati dal tribunale l’amministra­zione impiega mediamente nove mesi/un anno per approvare o rigettare le proposte di transazion­e fiscale e in qualche (non raro) caso anche più di un anno. Pertanto serve una norma che introduca l’obbligo per le Entrate di provvedere entro 120 giorni dalla proposta.

3. Spesso l’agente della riscossion­e avvia azioni cautelari ed esecutive verso le imprese debitrici proprio a seguito della presentazi­one di una proposta di transazion­e fiscale, rischiando in tal modo di compromett­erne il risanament­o. È quindi assai utile una norma che inibisca tali azioni per il periodo necessario per l’esame della proposta. Il Fisco non può essere il dottor Jekyll, che non risponde per mesi e mesi a un’impresa, e mister Hyde che aggredisce la stessa impresa, mandandola a picco nelle more della risposta.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy