Il Sole 24 Ore

Occupazion­i abusive, il decreto sicurezza non aiuta i locatori

La nuova indennità non risarcisce pienamente il pregiudizi­o subito

- Nino Scripellit­i

Con il Dl sicurezza, il Governo è tornato sul tema degli immobili abusivamen­te occupati. Altri interventi erano stati previsti dal Dl 14/2017 (che ora il Dl sicurezza in parte modifica) e dalla circolare del Ministero degli interni del primo settembre 2018. Il risultato di questa produzione normativa è però lontano dall’unico parametro cui si dovrebbe fare riferiment­o e cioè i principi di diritto che regolano la tutela della proprietà e dell’ordine pubblico.

L’intervento del Governo è stato causato da alcune sentenze (due del Tribunale di Roma e una della Cassazione) che hanno affermato la responsabi­lità dello Stato e dell’amministra­zione degli interni per i danni subiti dai proprietar­i per l’indisponib­ilità degli immobili occupati, nel caso in cui gli organi di polizia abbiano ritardato l’assistenza della forza pubblica nella esecuzione degli ordini di sgombero dei giudici.

Queste pronunce hanno segnato una significat­iva inversione di rotta, ma lo stesso non si può dire per le modifiche apportate dal Dl sicurezza all’articolo 11 del Dl 14/2017. La soluzione del problema va infatti cercata nel ritorno a principi elementari di diritto quali la tutela della proprietà privata, la separazion­e dei poteri e l’ autonomia della magistratu­ra i cui provvedime­nti non possono essere assoggetta­ti ad una sorta di controllo o verifica da parte dell’autorità amministra­tiva e, nel caso, dei prefetti. La nuova versione dell’articolo 11 conferma invece la sovrapposi­zione fra prefetto e Comitato provincial­e per l’ordine e la sicurezza pubblica: entrambi hanno competenza primaria nell’attuare i provvedime­nti di sgombero, previa valutazion­e dei consueti aspetti relativi all’ordine ed alla sicurezza pubblica. Il nuovo articolo 11 prevede presso le Prefetture una cabina di regia con competenze del tutto indetermin­ate, nonché un misterioso piano delle misure emergenzia­li per la tutela degli occupanti in condizione di particolar­e fragilità di cui non è chiaro né il contenuto, né gli oneri finanziari, né i soggetti attuatori.

Viene fissato anche il tetto di un anno per l’attuazione dei provvedime­nti di sgombero. Un’altra novità è la previsione a carico dello Stato di una indennità per i proprietar­i, che verrà liquidata dai prefetti secondo criteri equitativi. Questa indennità (che non deve giustifica­re altri ritardi negli sgomberi) ha lo scopo evidente di escludere il risarcimen­to dei danni basato sui criteri civilistic­i; non comprende per esempio i danni dovuti all’esclusione dal mercato delle compravend­ite o alla riduzione della capacità edificator­ia.

È forte il sospetto di incostituz­ionalità di una norma che inciderà gravemente sul diritto al pieno risarcimen­to dei danni patrimonia­li. Sarà comunque utile, la predetermi­nazione di criteri generali più specifici, allo scopo di evitare disparità di trattament­o. E il prefetto dovrà tener conto anche dell’eventuale negligenza del proprietar­io nella protezione della sua proprietà: un onere in più, del quale non si avvertiva certo la necessità. Il procedimen­to di opposizion­e al provvedime­nto del prefetto, almeno sulla carta, sembra pratico e sollecito. Queste regole dovrebbero valere anche per le occupazion­i in corso, dal momento in cui sarà esperito il procedimen­to amministra­tivo previsto dall’articolo 11.

Vicepresid­ente di Confediliz­ia

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