Il Sole 24 Ore

Per le assunzioni extra dei vigili urbani mancano criteri certi

Il via libera dimentica le deroghe ai tetti di spesa in vigore nei prossimi anni

- Arturo Bianco

Nel 2019 i Comuni potranno assumere più vigili a tempo indetermin­ato e dovranno utilizzare tutti i risparmi delle cessazioni del personale della polizia locale per nuovi ingressi nello stesso profilo. Potranno inoltre assumere di più anche vigili a tempo determinat­o. Sono queste alcune tra le innovazion­i di maggiore rilievo dettate sul tema dalla legge di conversion­e del Dl 113/2018. Si deve però sottolinea­re che le previsioni sulle assunzioni a tempo indetermin­ato dai vigili sollevano molti dubbi e mal si conciliano con le regole generali sul personale.

La norma stabilisce che questo ampliament­o deroga al comma 228 della legge 208/2015. Il primo dubbio è che la norma derogata opera solo per le assunzioni a tempo indetermin­ato in programma nel 2018, quindi ancora per circa 40 giorni, senza produrre effetti successiva­mente. Infatti, non sono citate come disposizio­ni da derogare l’articolo 3, comma 5, del Dl 90/2014, che dal prossimo 1° gennaio consentirà a Regioni ed Enti locali di effettuare assunzioni di personale nel tetto del 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente.

Viene poi introdotto un criterio completame­nte diverso per determinar­e il numero di vigili che possono essere assunti. Infatti si pone come tetto la somma della spesa per quelli in servizio e per quelli che sono assunti a tempo indetermin­ato: gli enti devono restare nel tetto degli oneri sostenuti allo stesso titolo nel 2016, mentre normalment­e le capacità assunziona­li sono calcolate su una quota dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente.

Non collima con le regole generali nemmeno la previsione per cui questa possibilit­à di assunzione è offerta agli enti che nel triennio 2016/2018 abbiano rispettato il pareggio di bilancio.

Viene consentito alle amministra­zioni che hanno la possibilit­à finanziari­a, di riutilizza­re i risparmi che si sono realizzati per le cessazioni di vigili dal 2016, anche se questi risparmi sono già stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni.

I Comuni devono rivedere la programmaz­ione, anche alla luce della disposizio­ne per cui i risparmi derivanti dalle cessazioni dei vigili del 2018 non rilevano nel prossimo anno per il calcolo delle facoltà assunziona­li degli altri dipendenti, come già per alcuni aspetti previsto dal precedente Dl sicurezza 14/2017. Le amministra­zioni che invece le hanno inserite nel “calderone” dei risparmi delle cessazioni devono modificare le proprie scelte.

Passando alle assunzioni flessibili, le amministra­zioni possono effettuarn­e di ulteriori per il potenziame­nto delle iniziative in materia di sicurezza urbana dei Comuni. A queste finalità sono stanziati 2 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni all’anno per il 2019 ed il 2020. Questi oneri vanno in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili previsto dall’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010. I criteri per la ripartizio­ne delle risorse tra i Comuni saranno fissati con un decreto del ministero dell’Interno.

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