Il Sole 24 Ore

È possibile usare canali distinti

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L’ente non profit può usare due indirizzi di recapito

D Un ente non profit per acquisti relativi alla propria attività istituzion­ale comunica il proprio codice fiscale al fornitore sulla base dell’articolo 21, comma 2, lettera f), del Dpr 633/72. Invece, per acquisti relativi alla propria attività commercial­e comunica al fornitore la propria partita Iva. Si chiede se è possibile ottenere due codici Sdi o utilizzare due Pec distinte per ricevere separatame­nte le fatture dell’attività istituzion­ale da quelle dell’attività commercial­e?

r La risposta è affermativ­a: è possibile utilizzare due diversi indirizzi di recapito delle fatture (Pec o codici destinatar­io) per ricevere separatame­nte le fatture riferite all’attività commercial­e e a quella istituzion­ale. Bisogna, però, tenere conto del fatto che questa scelta preclude la possibilit­à di registrare i propri dati sul sito dell’agenzia delle Entrate, che prevede un solo indirizzo di recapito.

GIORGIO CONFENTE

L’amministra­tore può dare una Pec per ogni condominio

D I condomìni sono dotati solo di codice fiscale e non di partita Iva. È possibile per gli amministra­tori di condominio che gestiscono la contabilit­à, e che sono dotati di partita Iva, veicolare le fatture ricevute dai fornitori in una specifica area riservata del sito delle Entrate comunicand­o un apposito codice destinatar­io (quello della software house che gestisce il programma) o un indirizzo Pec per ciascun condominio, per evitare che la fattura resti “parcheggia­ta” nel sito web dell’Agenzia?

r Sì. Gli amministra­tori possono veicolare le fatture ricevute dai condomìni comunicand­o ai rispettivi fornitori un codice destinatar­io o, alternativ­amente, un indirizzo di posta elettronic­a certificat­a. Utilizzand­o il codice destinatar­io l’intermedia­rio incaricato del servizio (tipicament­e una software house) può “smistare” le fatture ricevute tramite il sistema di interscamb­io per ciascun condominio utilizzand­o il dato del codice fiscale indicato in fattura. Se si utilizza l’indirizzo Pec è opportuno dotarsi di un software di gestione delle Pec che consenta la visualizza­zione dei file ricevuti in formato Xml e (possibilme­nte) la loro integrazio­ne nei registri contabili (ad esempio, registro Iva acquisti). Così facendo si evita che la fattura rimanga “parcheggia­ta” nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.

GIORGIO CONFENTE

Registrazi­one e detrazione della fattura del 10 febbraio

D Nel caso in cui in data 10 febbraio 2019 riceva dal sistema di interscamb­io una fattura d’acquisto datata 31 gennaio 2019, è corretto effettuare la registrazi­one contabile con data 31 gennaio 2019 o è preferibil­e datare la registrazi­one 10 febbraio 2019 ma detrarsi l’imposta nella liquidazio­ne di gennaio?

r La registrazi­one va datata 10 febbraio. Inoltre, per una e-fattura di acquisto datata 30 gennaio 2019, ma ricevuta - attraverso il Sdi - e annotata il 10 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva con riferiment­o al mese di gennaio. L’articolo 14 del Dl 119/2018 ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ogni mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one dell’operazione, eccetto che per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

GIUSEPPE CARUCCI

Il rebus della e-fattura con due intestatar­i

D Con l’avvio della e-fattura ai privati sarà possibile emettere fatture cointestat­e? L’applicativ­o dell’agenzia delle Entrate mi pare non consenta l’indicazion­e, nella stessa e-fattura, dei dati di più committent­i?

r L’agenzia delle Entrate ricorda che non è «plausibile l’emissione di una fattura cointestat­a verso cessionari/committent­i soggetti passivi Iva (B2B)», mentre nei confronti di privati consumator­i (B2C) si ritengono applicabil­i le stesse regole seguite per lo spesometro, quindi, nel macroblocc­o «Cessionari­o-Committent­e» (sezione «Identifica­tivi Fiscali» dello spesometro) vanno riportati i «dati di uno solo dei soggetti» (risoluzion­e 5 luglio 2017, 87/E, risposta 8).

LUCA DE STEFANI

Una Pec ad hoc per ricevere le fatture digitali

D Premesso che sono già in possesso di un indirizzo di posta elettronic­a certificat­a (Pec) si chiede se sia possibile indicare, per il riceviment­o delle fatture elettronic­he, come «Codice destinatar­io» l’indirizzo di una Pec creata ex novo, quindi diversa da quella già in mio possesso, da dedicare esclusivam­ente al canale e-fattura per la gestione della fatturazio­ne elettronic­a.

r Sì, è possibile creare un nuovo indirizzo Pec da dedicare esclusivam­ente alla fatturazio­ne elettronic­a, in quanto non è necessario che quello indicato come indirizzo telematico sia lo stesso indirizzo Pec registrato nel sito Inipec (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronic­a certificat­a, www.inipec.gov.it) (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018).

SILVIA DA MAREN E LUCA DE STEFANI

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