È possibile usare canali distinti
L’ente non profit può usare due indirizzi di recapito
D Un ente non profit per acquisti relativi alla propria attività istituzionale comunica il proprio codice fiscale al fornitore sulla base dell’articolo 21, comma 2, lettera f), del Dpr 633/72. Invece, per acquisti relativi alla propria attività commerciale comunica al fornitore la propria partita Iva. Si chiede se è possibile ottenere due codici Sdi o utilizzare due Pec distinte per ricevere separatamente le fatture dell’attività istituzionale da quelle dell’attività commerciale?
r La risposta è affermativa: è possibile utilizzare due diversi indirizzi di recapito delle fatture (Pec o codici destinatario) per ricevere separatamente le fatture riferite all’attività commerciale e a quella istituzionale. Bisogna, però, tenere conto del fatto che questa scelta preclude la possibilità di registrare i propri dati sul sito dell’agenzia delle Entrate, che prevede un solo indirizzo di recapito.
GIORGIO CONFENTE
L’amministratore può dare una Pec per ogni condominio
D I condomìni sono dotati solo di codice fiscale e non di partita Iva. È possibile per gli amministratori di condominio che gestiscono la contabilità, e che sono dotati di partita Iva, veicolare le fatture ricevute dai fornitori in una specifica area riservata del sito delle Entrate comunicando un apposito codice destinatario (quello della software house che gestisce il programma) o un indirizzo Pec per ciascun condominio, per evitare che la fattura resti “parcheggiata” nel sito web dell’Agenzia?
r Sì. Gli amministratori possono veicolare le fatture ricevute dai condomìni comunicando ai rispettivi fornitori un codice destinatario o, alternativamente, un indirizzo di posta elettronica certificata. Utilizzando il codice destinatario l’intermediario incaricato del servizio (tipicamente una software house) può “smistare” le fatture ricevute tramite il sistema di interscambio per ciascun condominio utilizzando il dato del codice fiscale indicato in fattura. Se si utilizza l’indirizzo Pec è opportuno dotarsi di un software di gestione delle Pec che consenta la visualizzazione dei file ricevuti in formato Xml e (possibilmente) la loro integrazione nei registri contabili (ad esempio, registro Iva acquisti). Così facendo si evita che la fattura rimanga “parcheggiata” nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.
GIORGIO CONFENTE
Registrazione e detrazione della fattura del 10 febbraio
D Nel caso in cui in data 10 febbraio 2019 riceva dal sistema di interscambio una fattura d’acquisto datata 31 gennaio 2019, è corretto effettuare la registrazione contabile con data 31 gennaio 2019 o è preferibile datare la registrazione 10 febbraio 2019 ma detrarsi l’imposta nella liquidazione di gennaio?
r La registrazione va datata 10 febbraio. Inoltre, per una e-fattura di acquisto datata 30 gennaio 2019, ma ricevuta - attraverso il Sdi - e annotata il 10 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva con riferimento al mese di gennaio. L’articolo 14 del Dl 119/2018 ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ogni mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, eccetto che per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
GIUSEPPE CARUCCI
Il rebus della e-fattura con due intestatari
D Con l’avvio della e-fattura ai privati sarà possibile emettere fatture cointestate? L’applicativo dell’agenzia delle Entrate mi pare non consenta l’indicazione, nella stessa e-fattura, dei dati di più committenti?
r L’agenzia delle Entrate ricorda che non è «plausibile l’emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B)», mentre nei confronti di privati consumatori (B2C) si ritengono applicabili le stesse regole seguite per lo spesometro, quindi, nel macroblocco «Cessionario-Committente» (sezione «Identificativi Fiscali» dello spesometro) vanno riportati i «dati di uno solo dei soggetti» (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 8).
LUCA DE STEFANI
Una Pec ad hoc per ricevere le fatture digitali
D Premesso che sono già in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) si chiede se sia possibile indicare, per il ricevimento delle fatture elettroniche, come «Codice destinatario» l’indirizzo di una Pec creata ex novo, quindi diversa da quella già in mio possesso, da dedicare esclusivamente al canale e-fattura per la gestione della fatturazione elettronica.
r Sì, è possibile creare un nuovo indirizzo Pec da dedicare esclusivamente alla fatturazione elettronica, in quanto non è necessario che quello indicato come indirizzo telematico sia lo stesso indirizzo Pec registrato nel sito Inipec (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, www.inipec.gov.it) (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018).
SILVIA DA MAREN E LUCA DE STEFANI