LE PRONUNCE
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INTERVENTI INUSUALI
Il fatto che un’operazione chirurgica sia infrequente e non di routine, non la rende di per sé particolarmente difficile sotto il profilo tecnico. Quindi, il medico che non sia stato accurato e non abbia agito con la necessaria diligenza – per esempio non asportando del tutto la parte gangrenosa – risponderà del danno causato al paziente anche se solo per colpa lieve.
Tribunale di Latina, sentenza 10 gennaio 2018, n. 49
2
STRUMENTI GUASTI
I macchinari diagnostici e di cura vanno controllati costantemente dal personale medico tenuto, altrimenti, a risarcire i danni causati dal malfunzionamento. Quindi, l’anestesista che ha sottovalutato anomalie già segnalate degli strumenti è responsabile per l’inadeguato monitoraggio della sedazione che ha causato il risveglio intraoperatorio del paziente . Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27448
3
AIUTO NELL’ÉQUIPE
Negli interventi anche il medico con il ruolo di aiuto nell’équipe è responsabile per mancato consenso se consiglia un’operazione poi conclusasi in modo infausto, senza informare il paziente in modo detagliato dei possibili rischi. La colpa, quindi, non è sempre e solo imputabile al chirurgo che non ha effettuato l’intervento positivamente.
Cassazione, sentenza 23 ottobre 2018, n. 26728
4
MALATTIA GENETICA
Va ridotto l’indennizzo dovuto da clinica e medico ai genitori del neonato per gli errori commessi durante il parto, se sulla condizione del piccolo, pur aggravata dalla condotta dei sanitari, abbia inciso una precedente malattia genetica. La patologia pregressa concausa della situazione patologica va considerata causa naturale non imputabile all’agire dei professionisti. Cassazione, sentenza 21 agosto 2018, n. 20829
5
MALATTIA TERMINALE
Rientra tra i danni risarcibili anche l’omessa diagnosi di un processo morboso terminale da parte dei medici del pronto soccorso i quali, non inquadrando correttamente lo stato patologico, hanno accelerato la morte del malato. Gli andrà risarcita la perdita della chance di vivere alcune settimane/mesi in più, di cui avrebbe fruito senza imperizia medica. Cassazione, sentenza 27 giugno 2018, n. 16919