Il Sole 24 Ore

Rischio fuori gioco per la sentenza negativa

- —Salvina Morina —Tonino Morina

Sono molti i contribuen­ti in lite con il Fisco, che hanno avuto sentenze favorevoli di primo o secondo grado, ma che non possono ancora avvalersi della chiusura delle liti pendenti. Il problema è che esiste la norma (articolo 6 del Dl 119/2018), ma manca la modulistic­a. Per evitare disparità, è necessario consentire ai contribuen­ti, che intendono avvalersi della chiusura delle liti pendenti, di non considerar­e le sentenze negative depositate dopo il 24 ottobre.

La norma prevede che, per avvalersi della definizion­e, è necessario che la lite sia pendente, anche a seguito di rinvio, al 24 ottobre e che, alla stessa data, il ricorso introdutti­vo del giudizio di primo grado «sia stato notificato alla contropart­e», cioè all’ufficio delle Entrate. Non è necessario che, entro il 24 ottobre, vi sia stata costituzio­ne in giudizio. È importante che, «alla data di presentazi­one della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva» (paragrafo 2, circolare 22/E del 28 luglio 2017). Sono esclusi dalla definizion­e agevolata: i rapporti esauriti al 24 ottobre, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazio­ne o già regolati da sentenze della Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito, cioè alla Ctr; i rapporti esauriti alla data di presentazi­one della domanda di definizion­e, a seguito di deposito di sentenza emessa dalla Cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito.

In attesa delle modifiche in arrivo, la norma attuale prevede che le controvers­ie attribuite alla giurisdizi­one tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introdutti­vo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimaz­ione, con il pagamento di un importo pari al valore della controvers­ia. Il valore della lite è pari alla somma delle maggiori imposte accertate, al netto degli interessi e delle sanzioni. In caso di soccombenz­a delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizi­onale non cautelare depositata entro il 24 ottobre 2018, le controvers­ie possono essere definite, presentand­o domanda entro il 31 maggio 2019, con il pagamento: della metà del valore della controvers­ia in caso di soccombenz­a nella pronuncia di primo grado; di un quinto del valore della controvers­ia in caso di soccombenz­a nella pronuncia di secondo grado.

Nei casi di sentenze di primo o secondo grado, con soccombenz­a parziale, queste misure si applicano limitatame­nte alla parte del valore della lite in cui l’Agenzia è risultata soccombent­e. È chiaro che una sentenza della Cassazione, con pronuncia definitiva, depositata entro il 24 ottobre, escluda l’accesso alla definizion­e. L’accesso, invece, non può essere negato al contribuen­te che, pur volendosi avvalere della definizion­e, in presenza di sentenza favorevole di secondo grado, non l’ha fatta perché manca la modulistic­a, ma che ha ricevuto o riceverà una sentenza di Cassazione, con pronuncia definitiva, depositata dopo il 24 ottobre. Non è pensabile che, per l’assenza della modulistic­a, questi contribuen­ti possano essere così beffati.

ESCLUSI DALLA SANATORIA

In caso di pronunce sfavorevol­i successive al 24 ottobre il contribuen­te rischia di trovarsi fuori dalla definizion­e

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