Rischio fuori gioco per la sentenza negativa
Sono molti i contribuenti in lite con il Fisco, che hanno avuto sentenze favorevoli di primo o secondo grado, ma che non possono ancora avvalersi della chiusura delle liti pendenti. Il problema è che esiste la norma (articolo 6 del Dl 119/2018), ma manca la modulistica. Per evitare disparità, è necessario consentire ai contribuenti, che intendono avvalersi della chiusura delle liti pendenti, di non considerare le sentenze negative depositate dopo il 24 ottobre.
La norma prevede che, per avvalersi della definizione, è necessario che la lite sia pendente, anche a seguito di rinvio, al 24 ottobre e che, alla stessa data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado «sia stato notificato alla controparte», cioè all’ufficio delle Entrate. Non è necessario che, entro il 24 ottobre, vi sia stata costituzione in giudizio. È importante che, «alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva» (paragrafo 2, circolare 22/E del 28 luglio 2017). Sono esclusi dalla definizione agevolata: i rapporti esauriti al 24 ottobre, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione o già regolati da sentenze della Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito, cioè alla Ctr; i rapporti esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di deposito di sentenza emessa dalla Cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito.
In attesa delle modifiche in arrivo, la norma attuale prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della lite è pari alla somma delle maggiori imposte accertate, al netto degli interessi e delle sanzioni. In caso di soccombenza delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata entro il 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite, presentando domanda entro il 31 maggio 2019, con il pagamento: della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Nei casi di sentenze di primo o secondo grado, con soccombenza parziale, queste misure si applicano limitatamente alla parte del valore della lite in cui l’Agenzia è risultata soccombente. È chiaro che una sentenza della Cassazione, con pronuncia definitiva, depositata entro il 24 ottobre, escluda l’accesso alla definizione. L’accesso, invece, non può essere negato al contribuente che, pur volendosi avvalere della definizione, in presenza di sentenza favorevole di secondo grado, non l’ha fatta perché manca la modulistica, ma che ha ricevuto o riceverà una sentenza di Cassazione, con pronuncia definitiva, depositata dopo il 24 ottobre. Non è pensabile che, per l’assenza della modulistica, questi contribuenti possano essere così beffati.
ESCLUSI DALLA SANATORIA
In caso di pronunce sfavorevoli successive al 24 ottobre il contribuente rischia di trovarsi fuori dalla definizione