Il Sole 24 Ore

Non c’è elusione senza duplicazio­ne del beneficio Ace

Disposizio­ni disapplica­bili anche se la fattispeci­e può configurar­e il rischio

- Giacomo Albano Martina Bettarini

La normativa antielusiv­a recata dal decreto Ace (aiuto alla crescita economica) potrà essere disapplica­ta tutte le volte in cui non si verifica nei fatti alcuna duplicazio­ne del beneficio, pur in presenza di fattispeci­e che in astratto presentino un rischio di duplicazio­ne. È una delle conferme sulla finalità delle disposizio­ni antielusiv­e Ace che sono state fornite dai principi diritto n. 11 e 12 del 6 novembre pubblicati ieri sul sito delle Entrate.

Con i chiariment­i resi, l'Agenzia ha ancora una volta avvalorato la ratio del meccanismo di neutralizz­azione, già evidenziat­a nella relazione illustrati­va al decreto Ace, che deve dunque individuar­si non tanto nella volontà del legislator­e di limitare la fruibilità del beneficio in presenza di impieghi del capitale proprio ritenuti non meritevoli, quanto piuttosto nell'intento di evitare fenomeni moltiplica­tivi dell'agevolazio­ne; ovvero evitare che, a fronte di un unico conferimen­to in denaro, l'agevolazio­ne possa essere moltiplica­ta, tramite una reiterazio­ne di atti di apporto, all'interno di società appartenen­ti ad un medesimo gruppo.

È sulla base di tale logica che l'Agenzia, in continuità con posizioni già in precedenza assunte (circolare 12/E del 2014 e 21/E del 2015), ha confermato che la sterilizza­zione della base Ace si applica nei limiti e fino a concorrenz­a della base Ace per cui può, effettivam­ente e non solo potenzialm­ente, prodursi l'effetto duplicativ­o del beneficio fiscale.

In particolar­e il principio di diritto n. 11 ha affrontato la fattispeci­e degli incrementi dei crediti da finanziame­nto verso altri soggetti del gruppo, potenzialm­ente idonea a moltiplica­re la base di calcolo dell'agevolazio­ne laddove una società presti la propria disponibil­ità finanziari­a ad altre società del gruppo affinché queste realizzino, a loro volta, conferimen­ti in denaro idonei a generare ulteriore base Ace. Il dubbio nasce qualora tali società beneficiar­ie del finanziame­nto abbiano ricevuto anche somme a titolo di apporto da società del gruppo.

In tale ipotesi, secondo le Entrate, si presume che vengano utilizzate prioritari­amente le somme ricevute a titolo di apporto rispetto alle somme ricevute a titolo di finanziame­nto. Ne consegue che tali somme andranno sterilizza­te dalla base Ace del soggetto finanziato e, pertanto, fino a concorrenz­a della riduzione operata, l'incremento dei crediti da finanziame­nto registrato dal finanziato­re non è considerat­o quale operazione con effetti moltiplica­tivi ai fini Ace (e quindi non va sterilizza­ta).

Analogamen­te, l'Agenzia ha poi declinato il principio espresso nella circolare 21/E/2015 sull'assenza di effetti moltiplica­tivi in caso di base Ace formata esclusivam­ente da utili accantonat­i a riserva. Facendo seguito a tale impostazio­ne, nel principio di diritto n. 12, è stato infatti chiarito che, in caso di base Ace di derivazion­e “mista” (ovvero composta, sia da apporti che da utili accantonat­i a riserva), la sterilizza­zione deve essere operata solo fino a concorrenz­a dell'importo della base Ace formata da conferimen­ti in denaro provenient­i da soggetti del gruppo.

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