Il Sole 24 Ore

Al portinaio l’onere di provare il mobbing in condominio

Difficile dimostrare la situazione persecutor­ia per la pluralità di «datori» Il lavoratore deve provare la volontà di estromissi­one

- Vincenzo Di Domenico

Il mobbing può verificars­i in tutti gli ambienti di lavoro e, dunque, anche nel condominio, nei confronti del portiere. Affinché il mobbing venga riconosciu­to, è necessario provare l’esistenza di un disegno persecutor­io da parte del datore di lavoro, mettendo in chiara correlazio­ne gli accadiment­i sul posto di lavoro con la volontà di vessare il dipendente.

Nel caso del portiere, però, la condotta vessatoria potrebbe risultare più complessa, per il fatto che sul suo posto di lavoro il custode potrebbe subire le angherie oltre che dall’amministra­tore - in veste di datore di lavoro - anche dei condòmini. È quanto emerge dall’ordinanza numero 25872/18 della Corte suprema di cassazione, in cui è stata sottolinea­ta la difficoltà di configurar­e la fattispeci­e del mobbing nei confronti di un portiere impiegato in un condominio a Napoli, a causa della «frammentaz­ione del condominio datore di lavoro, in una pluralità di datori di lavoro impersonat­i dai singoli condòmini».

Le stesse Corti di merito avevano ammesso ancor prima delle difficoltà nell’accertare la situazione oggettiva: il lavoratore lamentava sia un atteggiame­nto dispotico dell’amministra­tore (orari di lavoro eccedenti, mancata fruizione delle ferie…), sia minacce e violenze da parte di alcuni condòmini.

Vagliando però le prove, la Corte suprema aveva escluso che tali fenomeni potessero costituire fonte di risarcimen­to danni da mobbing, rigettando così il ricorso del portiere (accolto solo per il riconoscim­ento di alcune differenze retributiv­e).

Andando a ritroso, anche la sentenza 2161/2012 del Tribunale di Catania si era espressa a sfavore di un portiere che aveva accusato il condominio Condominio sostenibil­e, meno energivoro e attento ai risparmi fiscali e alla qualità della vita. Chi si affaccia per la prima volta su questo mondo troverà meno litigiosit­à e più spirito di collaboraz­ione. La Guida de «Il Sole 24 Ore» (disponibil­e in Pdf a 3,59 euro all’indirizzo web www.ilsole24or­e.com/ebook)è l’appuntamen­to più importante per profession­isti e condòmini. La Guida è strutturat­a in brevi capitoli con schede riassuntiv­e e casi risolti “in pillole” su tutti gli aspetti del condominio: assemblea, spese, amministra­tore, fiscalità, contenzios­o. di mobbing: seppure fossero emersi episodi volti a evidenziar­e un conflitto sul lavoro, questi non erano stati ritenuti sufficient­i per far ricorrere un’ipotesi di mobbing.

L’onere della prova di mobbing è in capo al lavoratore che agisce in giudizio. Egli deve dimostrare che i comportame­nti di carattere persecutor­io e discrimina­torio sono stati messi in campo in modo mirato, sistematic­o e prolungato con la volontà datoriale di estromissi­one del lavoratore dal contesto lavorativo; al dipendente spetta anche rendere noti gli effetti della condotta del datore di lavoro sulla sua integrità psico-fisica.

Qualora venga provato il nesso causa- effetto tra il comportame­nto del datore di lavoro (nel nostro caso l’amministra­tore) e il danno sofferto dal lavoratore, il datore deve rispondere dei relativi danni. Il condominio è comparabil­e a un’azienda nel momento in cui al suo interno viene svolta un’attività di lavoro subordinat­o e, in tale circostanz­a, l’amministra­tore viene ad assumere il ruolo di datore di lavoro, con i relativi obblighi nei confronti del dipendente.

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