Il Sole 24 Ore

Caduta sulla grata, amministra­tore colpevole per lesioni

Il profession­ista era consapevol­e della pericolosi­tà

- Giulio Benedetti

L’amministra­tore che non mantiene la grata di aerazione risponde penalmente della caduta della condomina.

Le controvers­ie condominia­li spesso riguardano le conseguenz­e dell’omessa custodia delle parti comuni che l’articolo 1130 del Codice civile riserva alla vigilanza dell’amministra­tore.

Non solo: in base all’articolo 2051 del Codice civile è l’amministra­tore che, per evitare l’addebito di responsabi­lità, deve provare la riconducib­ilità dell’incidente al caso fortuito. Ma la strada processual­e della persona danneggiat­a non è in discesa: deve comunque provare in giudizio l’entità delle lesioni ed il nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno. Con spese processual­i, anche ingenti, per lo svolgiment­o di consulenze tecniche adeguate.

Ben diverso è il caso del processo penale nel quale è il pubblico ministero a sostenere l’intero onere dell’accusa e la persona offesa, costituend­osi parte civile, può esercitare, gratuitame­nte, la sua azione di responsabi­lità nei confronti dell’accusato. È il caso trattato dalla Cassazione (sentenza 49592/2018) che ha dichiarato inammissib­ile il ricorso di un amministra­tore del condominio contro una sentenza che lo aveva dichiarato responsabi­le del reato di lesioni aggravate (articolo 590 del Codice penale) in danno di una persona che era caduta su una griglia di aerazione dei locali sottostant­i il piazzale condominia­le.

Il giudice di appello dichiarava la negligenza, imprudenza e imperizia dell’amministra­tore che aveva omesso di provvedere alla manutenzio­ne della griglia. La Corte di Cassazione dichiarava inammissib­ile il ricorso in quanto il ricorrente chiedeva una rivalutazi­one delle prove raccolte in giudizio, non consentita in sede di legittimit­à.

Inoltre, per la Cassazione la sentenza di appello accertava la piena conoscenza da parte dell’amministra­tore della pericolosi­tà della grata. Nessuna speranza, quindi, per l’amministra­tore, di evitare la condanna definitiva per il reato e il pagamento di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

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