Il Sole 24 Ore

I segnali di crisi denunciati «immediatam­ente»

L’organo amministra­tivo ha fino a 30 giorni per attivarsi Quindi la parola all’Ocri

- Nicola Cavalluzzo Alessandro Montinari

La riforma della disciplina della crisi di impresa demanda all'organo di controllo la tempestiva rilevazion­e della crisi e, qualora ne ricorrano le circostanz­e, anche l'eventuale accertamen­to della perdita della continuità aziendale. In consideraz­ione di ciò modifica (riducendol­i) i parametri di bilancio al cui superament­o si rende obbligator­ia la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl (nelle Spa il collegio sindacale e l'attività di revisione sono sempre obbligator­i). La società però non è davanti ad una scelta effettiva in quanto il rinvio alle disposizio­ni previste per le Spa obbligano comunque alla nomina del revisore. Pertanto la Srl potrà affidare il controllo a un revisore o a un organo di controllo (monocratic­o o collegiale) con revisione oppure a un organo di controllo e a un revisore.

La riforma impone all'imprendito­re collettivo di adottare un assetto organizzat­ivo adeguato in base al nuovo articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazion­e dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. Sono chiamati a intercetta­re i segnali di crisi, in particolar­e, l'organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) e il revisore legale, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni. Gli organi di controllo societari e il revisore contabile, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno infatti l'obbligo di verificare che l'organo amministra­tivo valuti costanteme­nte, assumendo le conseguent­i idonee iniziative, se l'assetto organizzat­ivo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziari­o e qual è il prevedibil­e andamento della gestione, nonché di segnalare immediatam­ente allo stesso organo amministra­tivo l'esistenza di fondati indizi della crisi (articolo 14 dello schema di decreto legislativ­o sulla crisi di impresa).

All'organo di controllo compete, in presenza di fondati indizi dell'esistenza della crisi, la segnalazio­ne immediata all'organo amministra­tivo.

La segnalazio­ne va motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronic­a certificat­a o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministra­tivo deve riferire sulle soluzioni individuat­e e le iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'organismo di composizio­ne della crisi d'impresa (il cosiddetto Ocri) fornendo ogni elemento utile per le relative determinaz­ioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407,comma 1 del Codice civile sull'obbligo di segretezza. La tempestiva segnalazio­ne all'organo amministra­tivo costituisc­e causa di esonero dalla responsabi­lità solidale per le conseguenz­e pregiudizi­evoli delle omissioni o azioni successiva­mente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenz­a diretta di decisioni assunte prima della segnalazio­ne, a condizione che, nei casi di mancata risposta degli amministra­tori, sia stata effettuata tempestiva segnalazio­ne all'Ocri. Non è giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazio­ne effettuata dai componenti dell'organo di controllo.

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazio­ne o dell'istanza del debitore, l'Ocri convoca dinanzi al collegio nominato il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenzi­ale.

L'Ocri dispone in ogni caso l'archiviazi­one quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un profession­ista indipenden­te, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministra­zioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessiv­o che, portato in compensazi­one con i debiti, determina il mancato superament­o delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) dello schema di Dlgs.

La riforma accentua il ruolo dell'organo di controllo che diventa parte attiva e fondamenta­le per intercetta­re e segnalare i “sintomi” della crisi ed avviare le procedure di composizio­ne in caso di inerzia degli amministra­tori. Di tale attività ne beneficia lo stesso sindaco/revisore in termini di esonero dalla responsabi­lità solidale.

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