I segnali di crisi denunciati «immediatamente»
L’organo amministrativo ha fino a 30 giorni per attivarsi Quindi la parola all’Ocri
La riforma della disciplina della crisi di impresa demanda all'organo di controllo la tempestiva rilevazione della crisi e, qualora ne ricorrano le circostanze, anche l'eventuale accertamento della perdita della continuità aziendale. In considerazione di ciò modifica (riducendoli) i parametri di bilancio al cui superamento si rende obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl (nelle Spa il collegio sindacale e l'attività di revisione sono sempre obbligatori). La società però non è davanti ad una scelta effettiva in quanto il rinvio alle disposizioni previste per le Spa obbligano comunque alla nomina del revisore. Pertanto la Srl potrà affidare il controllo a un revisore o a un organo di controllo (monocratico o collegiale) con revisione oppure a un organo di controllo e a un revisore.
La riforma impone all'imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo adeguato in base al nuovo articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. Sono chiamati a intercettare i segnali di crisi, in particolare, l'organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) e il revisore legale, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni. Gli organi di controllo societari e il revisore contabile, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno infatti l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi (articolo 14 dello schema di decreto legislativo sulla crisi di impresa).
All'organo di controllo compete, in presenza di fondati indizi dell'esistenza della crisi, la segnalazione immediata all'organo amministrativo.
La segnalazione va motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire sulle soluzioni individuate e le iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'organismo di composizione della crisi d'impresa (il cosiddetto Ocri) fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407,comma 1 del Codice civile sull'obbligo di segretezza. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi di mancata risposta degli amministratori, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'Ocri. Non è giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata dai componenti dell'organo di controllo.
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'Ocri convoca dinanzi al collegio nominato il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.
L'Ocri dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) dello schema di Dlgs.
La riforma accentua il ruolo dell'organo di controllo che diventa parte attiva e fondamentale per intercettare e segnalare i “sintomi” della crisi ed avviare le procedure di composizione in caso di inerzia degli amministratori. Di tale attività ne beneficia lo stesso sindaco/revisore in termini di esonero dalla responsabilità solidale.