Il Sole 24 Ore

Sempre irrevocabi­le la scelta del regime di branch exemption

Non è possibile fare marcia indietro neanche con integrativ­a a sfavore

- Alessandro Germani

L'opzione per il regime di branch exemption è irrevocabi­le ai sensi dell'articolo 168-ter comma 2 del Tuir, motivo per cui il contribuen­te non può tornare sui propri passi attraverso un'integrativ­a “a sfavore” ex articolo 2 comma 8 del Dpr 322/98 con integrazio­ne dei versamenti dovuti oltre a interessi e sanzioni. L'importante chiariment­o è contenuto nel principio di diritto dell’agenzia delle Entrate n. 13 di ieri.

Il regime della branch exemption disciplina l'opzione per l'esenzione dei redditi e delle perdite delle stabili organizzaz­ioni estere, la cui tassazione avverrà, quindi, nel solo Stato dove è localizzat­a la branch. Esso costituisc­e un'eccezione al regime ordinario per cui il reddito della branch è tassato prima nello Stato estero e poi in Italia con riconoscim­ento del credito per le imposte estere.

L'articolo 168-ter comma 2 del Tuir stabilisce che l'opzione è irrevocabi­le ed è esercitata al momento di costituzio­ne della stabile organizzaz­ione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. L'articolo 2.1 del provvedime­nto 165138 del 28 agosto 2017 stabilisce poi che «l'impresa esercita l'opzione per il regime di esenzione degli utili e delle perdite attribuibi­li alle proprie stabili organizzaz­ioni nella dichiarazi­one dei redditi riferita al periodo d'imposta di costituzio­ne della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption».

La scelta operata mediante l'opzione è espression­e di una manifestaz­ione di volontà negoziale che, come tale, può essere “rettificat­a” solo in presenza di dolo, violenza o errore. L'Agenzia richiama un caso analogo relativo alla mancata opzione della rateizzazi­one della tassazione delle plusvalenz­e patrimonia­li in cinque anni (risoluzion­e 325/E del 2002). In tale circostanz­a era stato chiarito che l'errore, quale vizio della volontà, non deve cadere sui “motivi” della scelta, cioè sulle mere finalità che hanno indotto il contribuen­te a porre in essere un determinat­o comportame­nto. Tali principi sono stati avallati anche dalla giurisprud­enza di legittimit­à (Cassazione 1117/18, 19410/15, 1128/09 e 7294/12), secondo cui l'errore non deve cadere sulla diversa valutazion­e della convenienz­a fiscale della scelta operata dal contribuen­te in dichiarazi­one sulla base di elementi sopravvenu­ti o comunque successivi a tale momento.

Pertanto non è ammissibil­e la presentazi­one di un'integrativ­a a sfavore che integri i versamenti dovuti e sia volta a ripristina­re, con efficacia ex tunc, la modalità ordinaria di tassazione dei redditi della branch estera fin dalla sua costituzio­ne, neutralizz­ando gli effetti benefici eventualme­nte derivanti dall'opzione.

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