I buoni pasto non cambiano sistema
Tra gli esoneri anche titoli di trasporto, biglietti di musei e cinema
Non tutti i “buoni” applicheranno la nuova normativa Iva dei voucher. Molti degli strumenti presenti nel nostro ordinamento resteranno fuori da queste disposizioni e continueranno ad essere regolamentati secondo le norme vigenti. Primi tra tutti i buonipasto che, pur rientrando astrattamente tra i voucher monouso, restano assoggettati alla disciplina prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali.
Due sono infatti i rapporti giuridici individuabili quando questo tipo di servizio viene reso con i buoni-pasto: il primo tra il datore di lavoro e la società che emette il buono;
il secondo tra società ed esercizi convenzionati (presso i quali è possibile utilizzare il buono).
Lasocietàemittentenonsiponecome semplice intermediario nei confronti del lavoratore (possessore del buono) ma fornisce un vero e proprio servizio al datore di lavoro, come tale assoggettato ad Iva al 4%, in quanto si tratta di somministrazione resa in dipendenza di un contratto di appalto. Quandoilbuonovieneutilizzatopresso lamensaounesercente,ilcorrispettivo pagatoatitolodirimborsodallasocietà emittente sarà con Iva al 10 per cento.
Fuori dal nuovo trattamento Iva dei voucher anche titoli di trasporto, biglietti per cinema e musei, francobolli e simili. Tutti questi strumenti sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del decreto e continuano a seguire lo speciale regime monofase, che concentra il versamento dell’imposta e i relativi adempimenti solo sul soggetto a monte della catena produttiva/distributiva.
Discorso analogo per i servizi di telecomunicazione. In base all’articolo 74, comma 1, lettera d) del Dpr 633/1972, l’Iva è assolta dal titolare della concessione al servizio in base al corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, al prezzo medio praticato per la vendita. Diverso è anche il trattamento degli strumenti di pagamento (ad esempio carta prepagata). Direttiva Ue 2016/1065 e decreto li escludono espressamente dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, per la diversa natura di tali strumenti rispetto ai voucher (che non rientrano tra i mezzi di pagamento). Unici legittimati ad emettere strumenti di pagamento restano quindi gli intermediari autorizzati da Bankitalia e rimane in vigore la disciplina di settore (Dlgs 11/2010).