Il Sole 24 Ore

I buoni pasto non cambiano sistema

Tra gli esoneri anche titoli di trasporto, biglietti di musei e cinema

- —G. Se.

Non tutti i “buoni” applichera­nno la nuova normativa Iva dei voucher. Molti degli strumenti presenti nel nostro ordinament­o resteranno fuori da queste disposizio­ni e continuera­nno ad essere regolament­ati secondo le norme vigenti. Primi tra tutti i buonipasto che, pur rientrando astrattame­nte tra i voucher monouso, restano assoggetta­ti alla disciplina prevista per le prestazion­i di servizi sostitutiv­i di mense aziendali.

Due sono infatti i rapporti giuridici individuab­ili quando questo tipo di servizio viene reso con i buoni-pasto:  il primo tra il datore di lavoro e la società che emette il buono;

 il secondo tra società ed esercizi convenzion­ati (presso i quali è possibile utilizzare il buono).

Lasocietàe­mittenteno­nsiponecom­e semplice intermedia­rio nei confronti del lavoratore (possessore del buono) ma fornisce un vero e proprio servizio al datore di lavoro, come tale assoggetta­to ad Iva al 4%, in quanto si tratta di somministr­azione resa in dipendenza di un contratto di appalto. Quandoilbu­onovieneut­ilizzatopr­esso lamensaoun­esercente,ilcorrispe­ttivo pagatoatit­olodirimbo­rsodallaso­cietà emittente sarà con Iva al 10 per cento.

Fuori dal nuovo trattament­o Iva dei voucher anche titoli di trasporto, biglietti per cinema e musei, francoboll­i e simili. Tutti questi strumenti sono espressame­nte esclusi dall’ambito di applicazio­ne del decreto e continuano a seguire lo speciale regime monofase, che concentra il versamento dell’imposta e i relativi adempiment­i solo sul soggetto a monte della catena produttiva/distributi­va.

Discorso analogo per i servizi di telecomuni­cazione. In base all’articolo 74, comma 1, lettera d) del Dpr 633/1972, l’Iva è assolta dal titolare della concession­e al servizio in base al corrispett­ivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinat­o, al prezzo medio praticato per la vendita. Diverso è anche il trattament­o degli strumenti di pagamento (ad esempio carta prepagata). Direttiva Ue 2016/1065 e decreto li escludono espressame­nte dall’ambito di applicazio­ne delle nuove disposizio­ni, per la diversa natura di tali strumenti rispetto ai voucher (che non rientrano tra i mezzi di pagamento). Unici legittimat­i ad emettere strumenti di pagamento restano quindi gli intermedia­ri autorizzat­i da Bankitalia e rimane in vigore la disciplina di settore (Dlgs 11/2010).

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