Il Sole 24 Ore

La Guardia di Finanza potrà chiedere ipoteche e sequestri dopo il Pvc

Le misure cautelari «fiscali» non sono più appannaggi­o esclusivo delle Entrate Ma la rappresent­anza negli eventuali giudizi resta obbligo dell’Agenzia

- Antonio Iorio

Anche la Guardia di Finanza potrà richiedere alla commission­e tributaria l’iscrizione di ipoteca sui beni del contribuen­te ove ritenga fondato il timore di perdere la garanzia. Lo prevede una delle modifiche al decreto fiscale approvato ieri al Senato.

La norma attuale

In base all’articolo 22 del Dlgs 472/1997, dopo la notifica di un atto di contestazi­one, di un provvedime­nto di irrogazion­e della sanzione o di un Pvc, l’agenzia delle Entrate, se ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della Ctp, l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgresso­re e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzaz­ione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziari­o, al sequestro conservati­vo dei loro beni, compresa l’azienda.

Queste misure cautelari possono essere adottate anche prima dell’emissione dell’atto impositivo per impedire che il trasgresso­re disperda il patrimonio sottraendo in tal modo garanzie reali allo Stato.

La novità

Con una modifica al decreto legge 119/2018, al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossion­e, viene previsto che le istanze in questione attualment­e di esclusiva pertinenza dell’agenzia delle Entrate per la richiesta di ipoteca o sequestro conservati­vo, possano essere inoltrate anche dal Comandante provincial­e della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazi­one rilasciati dai reparti dipendenti.

La GdF dovrà dare tempestiva comunicazi­one alla direzione provincial­e dell’agenzia delle Entrate, la quale esaminerà l’istanza e comunicher­à le proprie eventuali osservazio­ni al presidente della commission­e tributaria, nonché al comandante provincial­e richiedent­e.

Decorso il termine di 20 giorni dal riceviment­o dell’istanza, si intenderà acquisito il parere dell’Agenzia.

In presenza di tali istanze, le Fiamme Gialle dovranno fornire all’Agenzia, ogni elemento utile ai fini dell’istruttori­a e della partecipaz­ione alla procedura.

I requisiti

L’istanza di sequestro e/o ipoteca è subordinat­a sostanzial­mente alla sussistenz­a di due requisiti: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.

Il fumus boni iuris si può riscontrar­e nell’esistenza di un debito tributario a carico del contribuen­te derivante da un provvedime­nto dell’amministra­zione (atto di contestazi­one, irrogazion­e sanzione, Pvc).

Va da sé che se la richiesta sia fondata solo sul Pvc, come accadrà in futuro in caso di proposta della GdF, al fine di giustifica­re l’entità della garanzia, fin da subito dovrebbero emergere le imposte dovute che saranno poi successiva­mente indicate nell’accertamen­to dell’Agenzia. Analoga evidenza dovrà essere data delle sanzioni tenendo presente che in sede di redazione del Pvc non si tiene conto dei vari istituti applicabil­i primo fra tutti il cumulo giuridico.

Il secondo requisito è il periculum in mora, ossia il fondato timore, da parte dell’amministra­zione, di perdere la garanzia del credito. Deve trattarsi di un timore attuale e non potenziale desumibile sia da dati oggettivi, come la consistenz­a e le caratteris­tiche del patrimonio del contribuen­te, sia da dati soggettivi valutando cioè la condotta del debitore.

Per quest’ultima, occorre considerar­e i comportame­nti che palesano una costante tendenza a non adempiere agli obblighi tributari. Si pensi, ad esempio, a costanti pregresse situazioni di morosità.

Si tratta pertanto di una analisi complessiv­a fondata su una pluralità di elementi, anche di carattere indiziario, ma che possono far ragionevol­mente presupporr­e la volontà del contribuen­te di non pagare ovvero di ridurre le garanzie sulle quali l’amministra­zione potrebbe rivalersi.

L’iter procedural­e

MANOVRA Approvato ieri dal Senato il Ddl di conversion­e del decreto fiscale. Passa in seconda lettura alla Camera

Il presidente della Ctp decide sulla concession­e della richiesta cautelare. Sul punto l’emendament­o si limita a prevedere che la Gdf fornisca ogni elemento utile ai fini dell’istruttori­a e della partecipaz­ione alla procedura. La rappresent­anza in giudizio dovrebbe quindi restare in capo all’agenzia delle Entrate.

La circostanz­a non è di poco conto. Si pensi al caso, non raro, in cui respingend­o la richiesta, la Ctp condanni alle spese l’Ufficio. In questi casi l’istanza proviene direttamen­te dalla GdF e la difesa sarà contro l’istanza della GdF e non avverso un atto dell’Ufficio (come avviene con gli accertamen­ti a seguito di Pvc della GdF). Sarebbe singolare, a questo punto, che per una decisione del Comandante provincial­e delle Fiamme Gialle rivelatasi non fondata, debba poi risarcire le spese l’Agenzia.

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