Il Sole 24 Ore

In pensione prima: svantaggia­ti in attesa di istruzioni

Aumento della speranza di vita non applicabil­e a chi svolge lavori usuranti

- Fabio Venanzi

La non applicazio­ne dell’adeguament­o dei requisiti previdenzi­ali alla speranza di vita dal 2019 per i lavoratori addetti a mansioni gravose non ha ancora trovato una soluzione. La legge di bilancio per il 2018, articolo 1, commi 147-148, ha introdotto una deroga al regime generale, consentend­o per il biennio 2019/2020 il conseguime­nto della prestazion­e di vecchiaia o quella anticipata con gli stessi requisiti richiesti per il 2018, cioè rispettiva­mente 66 anni e 7 mesi di età e 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne).

In pratica sono esentati dall’adeguament­o i lavoratori che svolgono, da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensioname­nto, determinat­e attività (ad esempio conduttori di convogli ferroviari, operatori ecologici, insegnanti della scuola dell’infanzia, personale delle profession­i sanitarie infermieri­stiche e ostetriche ospedalier­e su turni) oppure i lavori definiti usuranti (Dlgs 67/2011) e sono in possesso di una anzianità contributi­va di almeno trent’anni.

Il decreto ministeria­le 18 aprile 2018 ha definito le procedure di presentazi­one della domanda di pensione, che può avvenire esclusivam­ente in modalità telematica secondo un modello predispost­o dall’Inps e approvato dal ministero del Lavoro. Tale domanda deve essere corredata da una dichiarazi­one del datore di lavoro, resa su apposito modulo, attestante i periodi di svolgiment­o delle mansioni, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadrame­nto, nonché il relativo codice profession­ale Istat.

Nonostante il decreto sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 giugno, a oggi l’Inps non ha fornito indicazion­i in merito, lasciando i potenziali beneficiar­i in una situazione di totale incertezza sulla data di decorrenza del trattament­o pensionist­ico nonché sulla data di cessazione del rapporto di lavoro. Anche i datori di lavoro, a fronte delle richieste dei dipendenti, non sanno se compilare il modulo AP116, già predispost­o in occasione dell’Ape sociale e per i lavoratori precoci oppure attendere la pubblicazi­one di ulteriore modulistic­a.

Con la circolare 54/2016, l’Inps ha richiamato l’attenzione sull'importanza di presentare la domanda di pensione – per i dipendenti pubblici – sei mesi prima rispetto alla data di collocamen­to a riposo. In assenza delle dimissioni, è evidente che il diritto a riscuotere la pensione non sarà realizzato e, pertanto, tali lavoratori rischiano di accedere alla pensione con i requisiti adeguati alla speranza di vita.

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