Il Sole 24 Ore

Brevetto unico valido in tutti i Paesi dell’Ue

Due decreti legislativ­i, approvati in prima lettura, sulla proprietà industrial­e

- Andrea Sirotti Gaudenzi

Due testi normativi porteranno importanti novità nel settore della proprietà industrial­e, già oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, tanto che l’attuale versione del codice dedicato alla materia (Dlgs n. 30/2005) è ormai assai distante dalla prima formulazio­ne del corpo organico di disposizio­ni in tema di segni distintivi, invenzioni, modelli e altri diritti di privativa industrial­e.

L’esigenza alla base dei nuovi interventi è quella di adeguare il sistema nazionale a una serie di provvedime­nti normativi dell’Ue, tra cui spiccano le norme sul titolo brevettual­e unitario, che ha vissuto un percorso particolar­mente travagliat­o.

Si tratta delle disposizio­ni dedicate al «brevetto europeo con effetto unitario», cioè quel titolo europeo che, in base all’articolo 3 del Regolament­o Ue 1257/2012, verrà concesso con la stessa serie di rivendicaz­ioni in tutti i Paesi membri aderenti all’iniziativa, benefician­do così di un «effetto unitario», a condizione che quest’ultimo sia indicato nel registro per la tutela brevettual­e unitaria. Il titolo, rilasciato dall’European patent office (Epo), permetterà, grazie al pagamento di un’unica tassa, di ottenere contempora­neamente la protezione brevettual­e nei 26 Paesi aderenti all’iniziativa.

Il primo testo licenziato dal Cdm in prima lettura riguarda, quindi, l’avvio della fase operativa del brevetto europeo con effetto unitario, tramite l’adeguament­o, il coordiname­nto e il raccordo della normativa nazionale al regolament­o Ue 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una «cooperazio­ne rafforzata nel settore dell’istituzion­e di una tutela brevettual­e unitaria».

Il secondo decreto, anch’esso licenziato in prima lettura, ha ad oggetto l’attuazione della direttiva Ue 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 16 dicembre 2015, sul ravvicinam­ento delle legislazio­ni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, oltre che l’adeguament­o della normativa nazionale alle disposizio­ni del Regolament­o Ue 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, che ha modificato il Regolament­o sul marchio comunitari­o. Quest’ultimo testo si occupa, nel complesso, di riordinare la disciplina dei marchi e dei segni distintivi, alla luce delle indicazion­i provenient­i dall’Unione europea.

Una delle modifiche più interessan­ti è legata al fatto che non sarà più richiesto il requisito della rappresent­azione grafica del marchio, permettend­o così di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali. Inoltre, si estende alle altre caratteris­tiche del prodotto il divieto di registrare segni costituiti dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, o da quella che dia un valore sostanzial­e al prodotto.

Il nuovo articolo 11 bis del codice, introdotto dalla riforma, disporrà le norme dedicate ai marchi di certificaz­ione, consentend­one la registrazi­one a quei soggetti accreditat­i dalle disposizio­ni in materia, a condizione che non venga svolta un’attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificat­o. Infine, in un contesto in cui si rafforza ulteriorme­nte la protezione dei segni, si evidenzia che ampio spazio è dato alle norme in tema di ricorsi presentati all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

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