Il Sole 24 Ore

Rottamazio­ne–ter: il diniego e la dilazione pregressa

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In caso di diniego, da parte dell’Agenzia, alla rottamazio­ne–ter, si torna automatica­mente al piano di rateazione in essere alla data della domanda? Se la risposta è affermativ­a, ci sono conseguenz­e per la sospension­e delle rate determinat­a dalla domanda di adesione alla rottamazio­ne–ter?

G.P. - CUNEO

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 10, del Dl 119/2018, a decorrere dalla presentazi­one dell’istanza di rottamazio­ne, le pregresse dilazioni dei ruoli in essere rimangono sospese fino al 30 aprile 2019 (termine ultimo entro cui sarà possibile presentare l’istanza di rottamazio­ne). Inoltre, il comma 13 del citato articolo 3 del Dl 119/2018 prevede che il 30 aprile 2019 le medesime dilazioni pregresse in essere saranno di diritto revocate. Pertanto, sembrerebb­e che, a differenza delle precedenti rottamazio­ni, i debitori che ricevono un diniego da parte di Entrate–Riscossion­e o che, ad esempio per mancanza di fondi, non pagano tutte le somme o la prima rata, o la pagano in misura insufficie­nte, non possono riprendere i pagamenti dei pregressi piani di dilazione. Va precisato, in ogni caso, che il diniego di rottamazio­ne opposto dall’agente della riscossion­e rappresent­a un atto impugnabil­e in Commission­e tributaria ex articolo 19, comma 1, lettera h, del Dlgs 546/92. Qualora invece il diniego riguardi (anche solo in parte) entrate non fiscali come i contributi Inps, il ricorso può sempre essere presentato, ma nei termini e nelle forme previste dalla giurisdizi­one competente.

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