Rottamazione–ter: il diniego e la dilazione pregressa
In caso di diniego, da parte dell’Agenzia, alla rottamazione–ter, si torna automaticamente al piano di rateazione in essere alla data della domanda? Se la risposta è affermativa, ci sono conseguenze per la sospensione delle rate determinata dalla domanda di adesione alla rottamazione–ter?
G.P. - CUNEO
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 10, del Dl 119/2018, a decorrere dalla presentazione dell’istanza di rottamazione, le pregresse dilazioni dei ruoli in essere rimangono sospese fino al 30 aprile 2019 (termine ultimo entro cui sarà possibile presentare l’istanza di rottamazione). Inoltre, il comma 13 del citato articolo 3 del Dl 119/2018 prevede che il 30 aprile 2019 le medesime dilazioni pregresse in essere saranno di diritto revocate. Pertanto, sembrerebbe che, a differenza delle precedenti rottamazioni, i debitori che ricevono un diniego da parte di Entrate–Riscossione o che, ad esempio per mancanza di fondi, non pagano tutte le somme o la prima rata, o la pagano in misura insufficiente, non possono riprendere i pagamenti dei pregressi piani di dilazione. Va precisato, in ogni caso, che il diniego di rottamazione opposto dall’agente della riscossione rappresenta un atto impugnabile in Commissione tributaria ex articolo 19, comma 1, lettera h, del Dlgs 546/92. Qualora invece il diniego riguardi (anche solo in parte) entrate non fiscali come i contributi Inps, il ricorso può sempre essere presentato, ma nei termini e nelle forme previste dalla giurisdizione competente.