Il versamento non dovuto si recupera in compensazione
Un contribuente in regime semplificato nel 2017, transita dal 2018 nel regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 ). In
fase di compilazione del modello Redditi Pf 2018, non essendo dovuti acconti ai fini Irpef, decide di versare ugualmente, col metodo previsionale, gli acconti inerenti l’attività d’impresa, con codici tributo 1790 e 1791. Successivamente si rende conto che, in assenza di una base storica di riferimento, tali imposte non erano dovute, in quanto il 2018 è il primo anno di applicazione del regime forfettario. Si chiede se le somme versate in anticipo nel 2018 possano essere ugualmente riportate e scomputate nel quadro LM del prossimo modello Redditi Pf 2019, oppure se per il relativo recupero, bisogna inoltrare istanza di rimborso.
A.R. - BARI
Il versamento dell’acconto eseguito senza che vi sia un obbligo normativo, rappresenta un indebito oggettivo che dovrebbe essere oggetto di una richiesta di rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/73. Detto ciò si ritiene che la procedura molto più conveniente con cui si segnala l’acconto tra le imposte versate per eseguire la compensazione con il debito successivo di imposta sostitutiva non procuri alcun danno all’erario, per cui, sebbene con qualche rischio di contestazione, può rappresentare un suggerimento efficace per ottenere il rimborso in tempi più veloci senza procurare alcun danno sotto il profilo sostanziale all’agenzia delle Entrate.