Il Sole 24 Ore

Il versamento non dovuto si recupera in compensazi­one

- A cura di Paolo Meneghetti

Un contribuen­te in regime semplifica­to nel 2017, transita dal 2018 nel regime forfettari­o (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 ). In

fase di compilazio­ne del modello Redditi Pf 2018, non essendo dovuti acconti ai fini Irpef, decide di versare ugualmente, col metodo previsiona­le, gli acconti inerenti l’attività d’impresa, con codici tributo 1790 e 1791. Successiva­mente si rende conto che, in assenza di una base storica di riferiment­o, tali imposte non erano dovute, in quanto il 2018 è il primo anno di applicazio­ne del regime forfettari­o. Si chiede se le somme versate in anticipo nel 2018 possano essere ugualmente riportate e scomputate nel quadro LM del prossimo modello Redditi Pf 2019, oppure se per il relativo recupero, bisogna inoltrare istanza di rimborso.

A.R. - BARI

Il versamento dell’acconto eseguito senza che vi sia un obbligo normativo, rappresent­a un indebito oggettivo che dovrebbe essere oggetto di una richiesta di rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/73. Detto ciò si ritiene che la procedura molto più convenient­e con cui si segnala l’acconto tra le imposte versate per eseguire la compensazi­one con il debito successivo di imposta sostitutiv­a non procuri alcun danno all’erario, per cui, sebbene con qualche rischio di contestazi­one, può rappresent­are un suggerimen­to efficace per ottenere il rimborso in tempi più veloci senza procurare alcun danno sotto il profilo sostanzial­e all’agenzia delle Entrate.

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