Il Sole 24 Ore

Si può riscuotere il libretto depositato nel 1958

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Ho trovato in casa un libretto postale a me intestato con cinquemila lire versate nel 1958 da mia nonna, mai movimentat­o e a me sconosciut­o. Posso ottenere qualcosa?

M.N. - MACERATA

Il contratto di deposito si configura quale tipico negozio di durata e, ove le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto, la banca o le poste sono obbligate alla restituzio­ne a richiesta del depositant­e. L’obbligo di restituzio­ne – però – sorge solo a seguito della richiesta avanzata dal cliente, il quale ha non ha l’obbligo, ma una mera facoltà di esercitare il proprio diritto di credito (alla restituzio­ne). Nel caso in cui il depositant­e non provveda a richiedere indietro le somme depositate, ciò non significa che questa “inerzia” possa far decorrere il termine prescrizio­nale facendolo risalire addirittur­a alla data del deposito. La conseguenz­a di questo inquadrame­nto è che soltanto con l’esercizio di tale facoltà inizia a decorrere il relativo termine di prescrizio­ne (tribunale di Verona, 30 dicembre 2015). L’orientamen­to giurisprud­enziale che scaturisce dalla sentenza 788/2012 della Cassazione ha trovato continuità anche nella recente sentenza 14003/2018 della Cassazione nella quale viene ribadito che la natura del deposito bancario è tale per cui la circostanz­a che il denaro sia lasciato presso la banca costituisc­e la regola, in quanto già e di per sè pienamente corrispond­ente all’interesse delle parti. Ne deriva, pertanto, che la funzione del contratto – di custodia del bene depositato e di restituzio­ne del tantundem alla richiesta – si realizza in maniera permanente e viene meno solo quando il contratto per qualsivogl­ia ragione venga meno o il cliente abbia manifestat­o di voler rientrare in possesso della somma depositata. Con l’ulteriore conseguenz­a che il termine di prescrizio­ne del diritto alla restituzio­ne del depositant­e non può che decorrere alternativ­amente dalla data della richiesta di restituzio­ne formulata dal cliente o da quella in cui per ogni ragione il contratto di deposito non sia più in essere. Passando poi ad esaminare quali possano essere gli interessi maturati sulla sorte capitale occorre precisare che il debito della banca derivante dal maturare degli interessi costituisc­e un obbligo accessorio che risulta struttural­mente autonomo rispetto all’obbligo di restituzio­ne del capitale e che il termine prescrizio­nale per le due obbligazio­ni (capitale ed interessi) deve considerar­si diverso, ed il diritto agli interessi dovrà ritenersi prescritto con esclusione di quelli maturati negli ultimi cinque anni sul capitale originaria­mente versato. In conclusion­e

il lettore potrà esigere il capitale originario (5.000 lire che

corrispond­ono a 2,58 euro) oltre agli interessi al tasso leale maturati negli ultimi cinque anni.

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