Si può riscuotere il libretto depositato nel 1958
Ho trovato in casa un libretto postale a me intestato con cinquemila lire versate nel 1958 da mia nonna, mai movimentato e a me sconosciuto. Posso ottenere qualcosa?
M.N. - MACERATA
Il contratto di deposito si configura quale tipico negozio di durata e, ove le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto, la banca o le poste sono obbligate alla restituzione a richiesta del depositante. L’obbligo di restituzione – però – sorge solo a seguito della richiesta avanzata dal cliente, il quale ha non ha l’obbligo, ma una mera facoltà di esercitare il proprio diritto di credito (alla restituzione). Nel caso in cui il depositante non provveda a richiedere indietro le somme depositate, ciò non significa che questa “inerzia” possa far decorrere il termine prescrizionale facendolo risalire addirittura alla data del deposito. La conseguenza di questo inquadramento è che soltanto con l’esercizio di tale facoltà inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione (tribunale di Verona, 30 dicembre 2015). L’orientamento giurisprudenziale che scaturisce dalla sentenza 788/2012 della Cassazione ha trovato continuità anche nella recente sentenza 14003/2018 della Cassazione nella quale viene ribadito che la natura del deposito bancario è tale per cui la circostanza che il denaro sia lasciato presso la banca costituisce la regola, in quanto già e di per sè pienamente corrispondente all’interesse delle parti. Ne deriva, pertanto, che la funzione del contratto – di custodia del bene depositato e di restituzione del tantundem alla richiesta – si realizza in maniera permanente e viene meno solo quando il contratto per qualsivoglia ragione venga meno o il cliente abbia manifestato di voler rientrare in possesso della somma depositata. Con l’ulteriore conseguenza che il termine di prescrizione del diritto alla restituzione del depositante non può che decorrere alternativamente dalla data della richiesta di restituzione formulata dal cliente o da quella in cui per ogni ragione il contratto di deposito non sia più in essere. Passando poi ad esaminare quali possano essere gli interessi maturati sulla sorte capitale occorre precisare che il debito della banca derivante dal maturare degli interessi costituisce un obbligo accessorio che risulta strutturalmente autonomo rispetto all’obbligo di restituzione del capitale e che il termine prescrizionale per le due obbligazioni (capitale ed interessi) deve considerarsi diverso, ed il diritto agli interessi dovrà ritenersi prescritto con esclusione di quelli maturati negli ultimi cinque anni sul capitale originariamente versato. In conclusione
il lettore potrà esigere il capitale originario (5.000 lire che
corrispondono a 2,58 euro) oltre agli interessi al tasso leale maturati negli ultimi cinque anni.