Incremento in parti uguali delle quote di coniuge e figlio
Nella successione testamentaria dove 6/12 vengono attribuiti congiuntamente ai tre figli e 6/12 al coniuge, qualora – a seguito di ricorso ex articolo 481 del Codice civile – solo un figlio accetti l’eredità, le quote dei due figli rinuncianti (4/12) vanno ad accrescere quelle degli altri eredi? E in quale misura?
L.R. - PORTO SANT’ELPIDIO
La commissione studi civilistici del Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio 148/2012, ha chiarito che, nel caso in esame, le norme che vengono prese in considerazione sono gli articoli 521 e 522 del Codice civile. Secondo l’articolo 521, comma 1, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Mentre l’articolo 522, per la parte che qui interessa, stabilisce che nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571 del Codice.
È infatti problematico l’effetto precettivo dell’articolo 522, nell’ipotesi in cui il concorso riguardi il coniuge e tre figli (sempre in assenza dei presupposti per la rappresentazione) e di rinuncia di due di essi, come nel caso in esame. Se la norma determina un rinvio all’applicazione delle norme sulla successione legittima (articolo 581), facendo leva sul disposto dell’articolo 521, si conclude per la devoluzione al coniuge e al figlio accettante in parti uguali tra loro. Ma – secondo i sostenitori dell’esistenza di un accrescimento nella successione legittima – così non sarebbe, poiché l’articolo 522, prevede un accrescimento a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante e, poiché i figli sarebbero considerati come chiamati in una “quota collettiva”, distinta da quella del coniuge, l’accrescimento opererebbe solo a favore del figlio accettante, che conseguirebbe i due terzi dell’eredità, restando inalterato il diritto del coniuge a conseguire il residuo terzo.
Ebbene, il Consiglio nazionale del Notariato ha preso posizione sul punto, sostenendo che la rinuncia di uno dei chiamati comporti l’incremento delle quote di coloro che avrebbero concorso con il rinunciante e che tale incremento vada commisurato sulla base di una delle ipotesi di concorso dettate nell’ambito della successione legittima, considerando il rinunciante come se non fosse stato mai chiamato. Dunque, così considerando, occorrerà applicare l’articolo 581 del Codice per quella parte che prevede la divisione metà per ciascuno della massa tra il coniuge e l’(ormai) unico altro figlio.