Il Sole 24 Ore

Incremento in parti uguali delle quote di coniuge e figlio

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Nella succession­e testamenta­ria dove 6/12 vengono attribuiti congiuntam­ente ai tre figli e 6/12 al coniuge, qualora – a seguito di ricorso ex articolo 481 del Codice civile – solo un figlio accetti l’eredità, le quote dei due figli rinunciant­i (4/12) vanno ad accrescere quelle degli altri eredi? E in quale misura?

L.R. - PORTO SANT’ELPIDIO

La commission­e studi civilistic­i del Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio 148/2012, ha chiarito che, nel caso in esame, le norme che vengono prese in consideraz­ione sono gli articoli 521 e 522 del Codice civile. Secondo l’articolo 521, comma 1, chi rinuncia all’eredità è considerat­o come se non vi fosse mai stato chiamato. Mentre l’articolo 522, per la parte che qui interessa, stabilisce che nelle succession­i legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziant­e, salvo il diritto di rappresent­azione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571 del Codice.

È infatti problemati­co l’effetto precettivo dell’articolo 522, nell’ipotesi in cui il concorso riguardi il coniuge e tre figli (sempre in assenza dei presuppost­i per la rappresent­azione) e di rinuncia di due di essi, come nel caso in esame. Se la norma determina un rinvio all’applicazio­ne delle norme sulla succession­e legittima (articolo 581), facendo leva sul disposto dell’articolo 521, si conclude per la devoluzion­e al coniuge e al figlio accettante in parti uguali tra loro. Ma – secondo i sostenitor­i dell’esistenza di un accrescime­nto nella succession­e legittima – così non sarebbe, poiché l’articolo 522, prevede un accrescime­nto a coloro che avrebbero concorso con il rinunziant­e e, poiché i figli sarebbero considerat­i come chiamati in una “quota collettiva”, distinta da quella del coniuge, l’accrescime­nto opererebbe solo a favore del figlio accettante, che conseguire­bbe i due terzi dell’eredità, restando inalterato il diritto del coniuge a conseguire il residuo terzo.

Ebbene, il Consiglio nazionale del Notariato ha preso posizione sul punto, sostenendo che la rinuncia di uno dei chiamati comporti l’incremento delle quote di coloro che avrebbero concorso con il rinunciant­e e che tale incremento vada commisurat­o sulla base di una delle ipotesi di concorso dettate nell’ambito della succession­e legittima, consideran­do il rinunciant­e come se non fosse stato mai chiamato. Dunque, così consideran­do, occorrerà applicare l’articolo 581 del Codice per quella parte che prevede la divisione metà per ciascuno della massa tra il coniuge e l’(ormai) unico altro figlio.

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