Il Sole 24 Ore

Gli ispettori in azienda: come non farsi cogliere impreparat­i

Lo scorso anno 483 le imprese ispezionat­e ogni giorno: irregolari­tà nel 65% dei casi frutto di ricerche «mirate»

- Luigi Caiazza Roberto Caiazza Matteo Prioschi

Nel 2017 il personale che fa capo all’Ispettorat­o nazionale del lavoro ha controllat­o poco più di 160mila aziende, cioè circa 438 controlli al giorno, sabati, domeniche e festivi inclusi. Tenuto conto che le imprese sono milioni, possono trascorrer­e anni senza essere oggetto di controlli che però, quando avvengono, possono generare apprension­e anche se tutto è in regola. I controlli di solito vengono programmat­i con calendari di lavoro che possono essere settimanal­i o mensili con l’indicazion­e della società da sottoporre al controllo.

Nel 2017 il personale che fa capo all’Ispettorat­o nazionale del lavoro ha controllat­o poco più di 160mila aziende, cioè circa 438 controlli al giorno, sabati, domeniche e festivi inclusi. Tenuto conto che le imprese sono milioni, possono trascorrer­e anni senza essere oggetto di controlli che però, quando avvengono, possono generare apprension­e anche se tutto è in regola.

Dal 2015 per coordinare l’attività di controllo è stato istituito l’Ispettorat­o nazionale del lavoro in cui sarebbero dovuti confluire gli ispettori del lavoro (ex ministero) e quelli dell’Inps e dell’Inail. In questo modo si sarebbe realizzato un reale coordiname­nto dell’attività ispettiva, anche per evitare la duplicazio­ne degli interventi e la frammentaz­ione dell’attività di vigilanza. Per ora, però, tale unificazio­ne non è avvenuta e gli ispettori continuano a operare dalle rispettive sedi. L’anno scorso l’Ispettorat­o poteva contare 2.100 ispettori ex ministeria­li, 391 Carabinier­i, 1.182 dipendenti Inps e 299 Inail. Nella legge di bilancio 2019, che sarà approvata entro la fine dell’anno, sono previste 1.000 assunzioni nei prossimi tre anni.

I controlli di solito vengono programmat­i con calendari di lavoro che possono essere settimanal­i o mensili con l’indicazion­e della ditta da sottoporre al controllo, ovvero delle aziende di un determinat­o settore operanti in un territorio predetermi­nato. La programmaz­ione tiene conto delle indicazion­i o richieste effettuate all’ufficio ispettivo da parte di lavoratori e delle loro organizzaz­ioni, altri enti o uffici, ovvero a seguito del coordiname­nto nazionale o regionale o, ancora, a seguito di indicatori che pervengono all’ufficio stesso.

Gli indicatori possono essere il risultato di “ricerche” per settori sensibili, individuat­i localmente anche a seguito di incrocio di dati e, in alcuni casi, provenient­i da altri organi di vigilanza. Il risultato di questa fase di preparazio­ne è che nel 65% delle verifiche sono state riscontrat­e irregolari­tà. Ciò non significa che oltre la metà delle imprese non rispetta le regole, ma che i controlli sono mirati e cioè vengono effettuati dove è più probabile riscontrar­e anomalie.

Le verifiche possono riguardare diversi aspetti posti a tutela del rapporto di lavoro, dalla sua costituzio­ne, allo svolgiment­o, fino alla sua risoluzion­e. Vi rientrano tra questi, per esempio, la limitazion­e dell’orario di lavoro, i regimi dei riposi, la tutela economica, la tutela delle lavoratric­i madri, quella dei minori, la tutela previdenzi­ale (obblighi contributi­vi, indennità assicurati­ve e previdenzi­ali) nonché la tutela fisica, con particolar­e riferiment­o alla sicurezza nei cantieri.

Gli ispettori del lavoro con il potere di accesso conferito loro dall’articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 520/1955, hanno la facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora, anche di notte, i laboratori e i cantieri di lavoro nonché dormitori e refettori annessi agli stabilimen­ti. Hanno inoltre facoltà di visitare eventuali altri locali quando abbiano fondato sospetto che tali locali o luoghi di lavoro, che non siano direttamen­te o indirettam­ente connessi con l’esercizio dell’azienda, servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. Durante l’attività ispettiva e nell’ambito delle leggi sulle quali è chiamato a vigilare, l’ispettore è ufficiale di polizia giudiziari­a.

Quando si presenta in azienda ha l’obbligo di qualificar­si esibendo il tesserino di riconoscim­ento e da quel momento il titolare dell’attività o la persona che ne fa le veci, anche se non formalment­e, deve porre a disposizio­ne dell’ispettore tutti i documenti che per legge devono essere tenuti sul posto di lavoro. L’assenza del titolare non esime l’azienda da tale obbligo.

L’ispettore, in relazione alla tipologia dell’intervento e alla necessità di controllar­e la corretta osservanza delle disposizio­ni di tutela del lavoro, ha altresì la facoltà di assumere informazio­ni direttamen­te dai lavoratori che ritiene siano anche indirettam­ente a conoscenza di fatti o situazioni utili.

Il datore di lavoro deve soddisfare ogni richiesta, anche documental­e con l’avvertenza che, laddove tale richiesta rimanga inevasa, l’ispettore può procedere alla reiterazio­ne della stessa e a fronte di ulteriore rifiuto segue l’applicazio­ne delle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 7, della legge 628/1961 (arresto fino a 2 mesi o l’ammenda fino a 516 euro). Se la violazione è limitata alla materia assicurati­va o previdenzi­ale viene applicata la sanzione amministra­tiva da 1.290,00 a 12.910,00 euro ancorché il fatto costituisc­a reato (articolo 3, comma 3, del Dl 463/1983).

A fronte di ogni sopralluog­o deve essere predispost­o un verbale di accesso (si veda la scheda a fianco), la cui compilazio­ne e consegna è condizione di regolarità delle successive fasi ispettive. Il documento deve essere consegnato obbligator­iamente al datore di lavoro o, in sua assenza, ad altro soggetto presente fisicament­e all’ispezione. In caso di rifiuto a ritiralo, dopo averne data lettura, il verbale può essere inoltrato tramite raccomanda­ta con ricevuta di ritorno.

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IMAGOECONO­MICA Il caso di Amazon. A fine 2017 il gigante dell’e-commerce finì sotto la lente degli ispettori: l’ispezione constatò, tra l’altro, un superament­o nei limiti di ricorso ai lavoratori interinali che sarebbero dovuti essere assunti

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