Il Sole 24 Ore

Sistri abolito a partire dal 1° gennaio 2019

In attesa del nuovo sistema di tracciabil­ità si torna a Mud e registri cartacei

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Dal 1° gennaio 2019 il Sistri è soppresso. Con questa lapidaria disposizio­ne l’articolo 23 del Dl semplifica­zioni chiude i nove anni di difficilis­sima convivenza delle imprese con il sistema informatic­o di tracciabil­ità dei rifiuti. A questa buona notizia, l’articolo 23 ne aggiunge un’altra: non sono dovuti i contributi già previsti dalla legge 78/2009 e dall'articolo 7, Dm 78/2016 (Testo unico Sistri).

Il Sistri, in vigore dal 14 gennaio 2010 in virtù di quanto disposto dal decreto ministeria­le 17 dicembre 2009, ha segnato profondame­nte la capacità di sopportazi­one delle imprese italiane grazie all’assoluta incapacità di rispondere alle loro esigenze gestionali e di semplifica­zione. Un’incapacità, peraltro, neanche gratuita, visti i costi delle attrezzatu­re (black box, chiavette Usb), dei diritti di iscrizione e della formazione.

Tutto inutile. Come nel gioco dell’oca, si ricomincia da capo. Infatti, il nuovo articolo 23 dispone che «fino alla definizion­e e alla piena operativit­à di un nuovo sistema di tracciabil­ità dei rifiuti», che sarà organizzat­o e gestito direttamen­te dal ministero dell’Ambiente, gli obbligati al Sistri tracciano i rifiuti usando i registri, i formulari e il Mud nel rispetto delle vecchie regole contenute negli articoli 188, 189, 190 e 193 del “Codice ambientale” (Dlgs 152/2006) nella versione precedente all’entrata in vigore del Dlgs 205/2010. Quindi, il Dl semplifica­zioni riconferma la condotta tenuta fino ad oggi dalle imprese ma le affranca dalla tenuta informatic­a della tracciabli­tà. Una condotta che, come noto, non era sanzionata ma era richiesta da molti operatori per necessità interne. Quindi, per il momento, la tracciabil­ità dei rifiuti continua a essere effettuata solo con registri, formulari e Mud di carta. Esattament­e come avveniva nove anni fa.

L’articolo 23, richiama la possibilit­à, già consentita dall’articolo 194bis del “Codice ambientale”, di adempiere all’obbligo di registro di carico e scarico e di formulario in formato digitale, nel rispetto del Codice dell’ amministra­zione digitale( Dlgs 82/2005). Inoltre, è richiamata la possibilit­à di inviare la quarta copia del formulario tramite Pec. Nulla invece viene disposto su eventuali restituzio­ni dei contributi alle quali, in passato, a volte si è fatto riferiment­o.

Non saranno dovuti i contributi previsti a carico delle imprese ma non ci sarà alcun rimborso per il pregresso

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