EXIT TAX SOTTO LA LENTE
1. Campo di applicazione
L'articolo 166 del Tuir riguarda, in sostanza, i casi in cui - nell'ambito di una riorganizzazione internazionale - singoli beni o intere aziende o rami d'azienda cessino di essere relativi ad una impresa il cui reddito sia imponibile in Italia
2. Trasferimenti di residenza all'estero
L'exit tax si applica solo alle attività o passività non confluite in una stabile organizzazione in Italia. La stessa regola si applica se una società residente viene incorporata o scissa in una società non residente
3. Residenti in branch exemption
I trasferimenti di attivi alla stabile organizzazione all'estero in branch exemption sono soggetti ad exit tax
4. Residenti in Italia con stabile organizzazione all'estero
Se la società conferisce la stabile organizzazione ad una società non residente oppure viene incorporata o scissa in una società non residente l'exit tax si applica alle plusvalenze latenti nella stabile organizzazione. In caso di operazione infra Ue spetta una notional tax credit ossia una deduzione dall'exit tax, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell’imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza della direttiva 2009/133/CE
5. Non residenti con stabile organizzazione in Italia
I non residenti con una stabile organizzazione in Italia che trasferiscano attivi della stabile organizzazione o l'intera stabile organizzazione alla casa madre o ad altra stabile organizzazione situata all'estero scontano l'exit tax in Italia. In questo caso la norma va coordinata con l'articolo 153 del Testo unico che si occupa della determinazione del reddito delle stabili organizzazioni in Italia