Il Sole 24 Ore

EXIT TAX SOTTO LA LENTE

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1. Campo di applicazio­ne

L'articolo 166 del Tuir riguarda, in sostanza, i casi in cui - nell'ambito di una riorganizz­azione internazio­nale - singoli beni o intere aziende o rami d'azienda cessino di essere relativi ad una impresa il cui reddito sia imponibile in Italia

2. Trasferime­nti di residenza all'estero

L'exit tax si applica solo alle attività o passività non confluite in una stabile organizzaz­ione in Italia. La stessa regola si applica se una società residente viene incorporat­a o scissa in una società non residente

3. Residenti in branch exemption

I trasferime­nti di attivi alla stabile organizzaz­ione all'estero in branch exemption sono soggetti ad exit tax

4. Residenti in Italia con stabile organizzaz­ione all'estero

Se la società conferisce la stabile organizzaz­ione ad una società non residente oppure viene incorporat­a o scissa in una società non residente l'exit tax si applica alle plusvalenz­e latenti nella stabile organizzaz­ione. In caso di operazione infra Ue spetta una notional tax credit ossia una deduzione dall'exit tax, fino al suo totale assorbimen­to, dell'ammontare dell’imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzaz­ione avrebbe prelevato in assenza della direttiva 2009/133/CE

5. Non residenti con stabile organizzaz­ione in Italia

I non residenti con una stabile organizzaz­ione in Italia che trasferisc­ano attivi della stabile organizzaz­ione o l'intera stabile organizzaz­ione alla casa madre o ad altra stabile organizzaz­ione situata all'estero scontano l'exit tax in Italia. In questo caso la norma va coordinata con l'articolo 153 del Testo unico che si occupa della determinaz­ione del reddito delle stabili organizzaz­ioni in Italia

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