Il Sole 24 Ore

Società semplici immobiliar­i, legittima la scissione parziale

Nessun vantaggio indebito: valori fiscali immutati Quindi non c’è elusione La scissione è l’operazione fisiologic­a per separare beni e compagini sociali

- Luca Gaiani

Non è elusiva la scissione asimmetric­a di società semplici. Lo afferma la risposta a interpello 91 diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate. Anche al di fuori del regime di neutralità di cui all’articolo 173 del Tuir, non applicabil­e alle scissioni di società semplici, non sussiste infatti alcun vantaggio tributario indebito dall’operazione, dato che i valori fiscali dei beni delle società e delle partecipaz­ioni dei soci restano immutati.

La risposta 91/2018 esamina il caso di una società semplice immobiliar­e, creata a seguito della trasformaz­ione agevolata di una preesisten­te Srl in base alla legge 208/2015. La società semplice, i cui soci appartengo­no a due gruppi familiari, intende attuare una scissione parziale asimmetric­a ripartendo il patrimonio immobiliar­e in due società semplici di cui una (la beneficiar­ia) partecipat­a interament­e da un singolo nucleo e l’altra (la scissa) controllat­a al 100% dall’altro gruppo. Viene chiesto alle Entrate se l’operazione presenti profili di abuso del diritto in base alll’articolo 10-bis della legge 212/2000.

Nella risposta, l’Agenzia sottolinea preliminar­mente che la società semplice è un soggetto non commercial­e, ma che ciò non impedisce l’applicazio­ne delle regole civilistic­he riguardant­i l’operazione di scissione.

Con riferiment­o all’ambito tributario, la risposta 91/2018 evidenzia invece che non valgono, per le scissioni di società semplici, le disposizio­ni in materia di neutralità fiscale previste dall’articolo 173 del Tuir riservate a soggetti titolari di reddito di impresa. Ciononosta­nte, prosegue la risposta 91, il trasferime­nto di beni da una società semplice (scissa) all’altra (beneficiar­ia), attuato mediante scissione, non è in grado di generare materia imponibile in base all’articolo 67 del Tuir (norma applicabil­e alle persone fisiche e, in generale, alle società semplici), poiché tale “trasferime­nto” non è riconducib­ile all’ambito oggettivo di tale disposizio­ne. Conseguent­emente, anche senza il ricorso all’articolo 173, il trasferime­nto da scissione di società non commercial­i finisce per essere ugualmente una operazione neutrale in quanto non fa emergere plusvalenz­e imponibili (e ciò, aggiungiam­o, a prescinder­e dalla esistenza o meno dei requisiti dell’articolo 67, come ad esempio il possesso infra o ultra quinquenna­le di immobili).

Fatta questa premessa, l’Agenzia afferma che la scissione asimmetric­a di società semplici non è in grado di generare vantaggi fiscali indebiti (come peraltro già indicato in precedenti risposte con riguardo alla scissione di società commercial­i) dato che i valori fiscali sia dei beni delle società che delle partecipaz­ioni dei soci restano quelli originari, senza alcun possibile salto di imposta. La scissione è dunque una operazione fisiologic­a utilizzabi­le per separare beni e compagini sociali che non è censurabil­e in base all’articolo 10-bis della legge 212/2000.

Anche in termini di imposte indirette, conclude l’Agenzia, la scissione della società semplice non presenta profili di abuso, applicando­si registro e ipo-catastali in misura fissa.

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