Società semplici immobiliari, legittima la scissione parziale
Nessun vantaggio indebito: valori fiscali immutati Quindi non c’è elusione La scissione è l’operazione fisiologica per separare beni e compagini sociali
Non è elusiva la scissione asimmetrica di società semplici. Lo afferma la risposta a interpello 91 diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate. Anche al di fuori del regime di neutralità di cui all’articolo 173 del Tuir, non applicabile alle scissioni di società semplici, non sussiste infatti alcun vantaggio tributario indebito dall’operazione, dato che i valori fiscali dei beni delle società e delle partecipazioni dei soci restano immutati.
La risposta 91/2018 esamina il caso di una società semplice immobiliare, creata a seguito della trasformazione agevolata di una preesistente Srl in base alla legge 208/2015. La società semplice, i cui soci appartengono a due gruppi familiari, intende attuare una scissione parziale asimmetrica ripartendo il patrimonio immobiliare in due società semplici di cui una (la beneficiaria) partecipata interamente da un singolo nucleo e l’altra (la scissa) controllata al 100% dall’altro gruppo. Viene chiesto alle Entrate se l’operazione presenti profili di abuso del diritto in base alll’articolo 10-bis della legge 212/2000.
Nella risposta, l’Agenzia sottolinea preliminarmente che la società semplice è un soggetto non commerciale, ma che ciò non impedisce l’applicazione delle regole civilistiche riguardanti l’operazione di scissione.
Con riferimento all’ambito tributario, la risposta 91/2018 evidenzia invece che non valgono, per le scissioni di società semplici, le disposizioni in materia di neutralità fiscale previste dall’articolo 173 del Tuir riservate a soggetti titolari di reddito di impresa. Ciononostante, prosegue la risposta 91, il trasferimento di beni da una società semplice (scissa) all’altra (beneficiaria), attuato mediante scissione, non è in grado di generare materia imponibile in base all’articolo 67 del Tuir (norma applicabile alle persone fisiche e, in generale, alle società semplici), poiché tale “trasferimento” non è riconducibile all’ambito oggettivo di tale disposizione. Conseguentemente, anche senza il ricorso all’articolo 173, il trasferimento da scissione di società non commerciali finisce per essere ugualmente una operazione neutrale in quanto non fa emergere plusvalenze imponibili (e ciò, aggiungiamo, a prescindere dalla esistenza o meno dei requisiti dell’articolo 67, come ad esempio il possesso infra o ultra quinquennale di immobili).
Fatta questa premessa, l’Agenzia afferma che la scissione asimmetrica di società semplici non è in grado di generare vantaggi fiscali indebiti (come peraltro già indicato in precedenti risposte con riguardo alla scissione di società commerciali) dato che i valori fiscali sia dei beni delle società che delle partecipazioni dei soci restano quelli originari, senza alcun possibile salto di imposta. La scissione è dunque una operazione fisiologica utilizzabile per separare beni e compagini sociali che non è censurabile in base all’articolo 10-bis della legge 212/2000.
Anche in termini di imposte indirette, conclude l’Agenzia, la scissione della società semplice non presenta profili di abuso, applicandosi registro e ipo-catastali in misura fissa.