Il Sole 24 Ore

Elettricit­à negli spazi comuni, Iva al 22%

Per l’agenzia delle Entrate scale e androni non sono «abitativi»

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Androni, scale, cantine: per l’agenzia delle Entrate non sono «abitativi» e si applica l’Iva del 22% sulla fornitura di elettricit­à necessaria a illuminarl­i. Anche se è difficile che qualcuno guardi la tv in cantina o dorma sulle scale, gli spazi comuni condominia­li sono da sempre considerat­i una parte dell’abitazione, che senza di essi non potrebbe essere utilizzata. Ma così non è per l’Agenzia.

Un’associazio­ne aveva rivolto un interpello alle Entrate sulla possibilit­à che ai consumi condominia­li venisse applicata l’aliquota Iva del 10%, sostenendo che «La somministr­azione (...) resa nei confronti di un Ente, il condomìnio, che non utilizza l’energia per l’esercizio di imprese o per effettuare prestazion­i di servizi rilevanti ai fini Iva».

Ma la posizione dell’Agenzia è chiara: rispondend­o al quesito ha affermato che occorre far riferiment­o alla circolare 23 novembre 1998, n. 273/E, che ha chiarito che «l’uso domestico non si realizza con la destinazio­ne ad ambienti diversi da quelli familiari». Quindi, esclusione assoluta dall’Iva al 10% quando l’elettricit­à viene erogata in strutture “non residenzia­li”. Dato quindi che per l’Agenzia le parti comuni dei condomini non soddisfano «il requisito di uso domestico» previsto come «impiego per la propria abitazione», all’energia elettrica, essendo «finalizzat­a ad essere impiegata esclusivam­ente in luoghi diversi dall’abitazione», si applica l’aliquota Iva del 22%.

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