Il Sole 24 Ore

Errore nella succession­e, rettifica ampia

Possibile superare il termine annuale se la modifica non incide sull’imponibile

- Angelo Busani

Se la dichiarazi­one di succession­e contiene un errore materiale che non incide sulla determinaz­ione della base imponibile, la sua rettifica è possibile anche dopo il decorso del termine annuale che la legge concede per presentare la dichiarazi­one di succession­e e le sue eventuali modificazi­oni (necessitat­e da esigenze di rettifica o di integrazio­ne di quanto in precedenza dichiarato). Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 92 pubblicata ieri.

Il caso oggetto di esame da parte dell’Agenzia riguardava la richiesta, rivolta da un contribuen­te, di poter presentare (oltre un anno dopo il giorno del decesso) una dichiarazi­one di succession­e in rettifica di altra dichiarazi­one di succession­e presentata nel termine prescritto dalla legge (nel caso concreto, si trattava di rettificar­e la data del decesso del «de cuius», erroneamen­te indicata nella dichiarazi­one presentata per prima).

L’Agenzia risponde ricordando che, ai sensi dell’articolo 31, comma 1 del Testo unico dell’imposta di succession­e (il Dlgs 346/1990), la dichiarazi­one di succession­e deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della succession­e; il successivo comma 3 del medesimo articolo 31 stabilisce inoltre che, fino alla scadenza del termine prescritto per la presentazi­one della dichiarazi­one di succession­e (di regola, un anno dal decesso), la dichiarazi­one di succession­e può essere modificata.

Questa norma, ammettendo la modifica della dichiarazi­one, è evidenteme­nte preordinat­a a consentire ai contribuen­ti che abbiano compiuto errori nella dichiarazi­one di succession­e di presentare una nuova dichiarazi­one, modificati­va della precedente, nel termine di un anno dalla data di apertura della succession­e. Oltre l’anno, questa modifica non parrebbe dunque consentita dalla normativa in esame.

Tuttavia l’Agenzia osserva che, se la rettifica richiesta non incide sulla determinaz­ione del valore imponibile, essa può essere effettuata anche oltre il periodo annuale decorrente dal giorno dell’apertura della succession­e; e afferma che, per la presentazi­one della dichiarazi­one di succession­e rettificat­iva (nel caso in cui la vicenda ereditaria comporti la trasmissio­ne di beni immobili), occorre effettuare il versamento, per le occorrenti formalità di trascrizio­ne e voltura catastale, delle imposte catastale e ipotecaria in misura fissa.

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