Errore nella successione, rettifica ampia
Possibile superare il termine annuale se la modifica non incide sull’imponibile
Se la dichiarazione di successione contiene un errore materiale che non incide sulla determinazione della base imponibile, la sua rettifica è possibile anche dopo il decorso del termine annuale che la legge concede per presentare la dichiarazione di successione e le sue eventuali modificazioni (necessitate da esigenze di rettifica o di integrazione di quanto in precedenza dichiarato). Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 92 pubblicata ieri.
Il caso oggetto di esame da parte dell’Agenzia riguardava la richiesta, rivolta da un contribuente, di poter presentare (oltre un anno dopo il giorno del decesso) una dichiarazione di successione in rettifica di altra dichiarazione di successione presentata nel termine prescritto dalla legge (nel caso concreto, si trattava di rettificare la data del decesso del «de cuius», erroneamente indicata nella dichiarazione presentata per prima).
L’Agenzia risponde ricordando che, ai sensi dell’articolo 31, comma 1 del Testo unico dell’imposta di successione (il Dlgs 346/1990), la dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione; il successivo comma 3 del medesimo articolo 31 stabilisce inoltre che, fino alla scadenza del termine prescritto per la presentazione della dichiarazione di successione (di regola, un anno dal decesso), la dichiarazione di successione può essere modificata.
Questa norma, ammettendo la modifica della dichiarazione, è evidentemente preordinata a consentire ai contribuenti che abbiano compiuto errori nella dichiarazione di successione di presentare una nuova dichiarazione, modificativa della precedente, nel termine di un anno dalla data di apertura della successione. Oltre l’anno, questa modifica non parrebbe dunque consentita dalla normativa in esame.
Tuttavia l’Agenzia osserva che, se la rettifica richiesta non incide sulla determinazione del valore imponibile, essa può essere effettuata anche oltre il periodo annuale decorrente dal giorno dell’apertura della successione; e afferma che, per la presentazione della dichiarazione di successione rettificativa (nel caso in cui la vicenda ereditaria comporti la trasmissione di beni immobili), occorre effettuare il versamento, per le occorrenti formalità di trascrizione e voltura catastale, delle imposte catastale e ipotecaria in misura fissa.