Il Sole 24 Ore

La sanatoria cancella l’illecito disciplina­re

Con la conferma dell’atto c’è anche l’estinzione del procedimen­to

- Angelo Di Sapio Daniele Muritano

La conferma di un atto notarile nullo, per il quale la legge prevede la possibilit­à di sanatoria, fa venire meno l’illecito disciplina­re commesso dal notaio per violazione dell’articolo 28 della legge notarile, a condizione che, nel corso del procedimen­to disciplina­re o comunque davanti al giudice, il notaio provi di aver effettivam­ente confermato l’atto invalido.

Lo afferma la Corte di cassazione (sentenza 29894/2018), rigettando il ricorso di un notaio, sanzionato dalla Corte d’appello di Bologna (ordinanza 1037/2017), per avere ricevuto numerosi atti privi della dichiarazi­one di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetri­e degli immobili, in violazione dell’articolo 29, comma 1-bis della legge 52/1985.

In corso di causa era intervenut­a la legge 96/2017, che ha introdotto un nuovo comma all’articolo 29. Il comma 1-ter prevede, sulla falsariga di disposizio­ni dettate in materia urbanistic­a (articoli 30 e 46 del Dpr 380/2001), che «se la mancanza della dichiarazi­one, resa dagli intestatar­i, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetri­e, ovvero dell’attestazio­ne di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenz­a delle planimetri­e o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi».

Il ricorrente si rifà all’indirizzo per cui la previsione della confermabi­lità farebbe, in sé, venir meno il presuppost­o di applicabil­ità della sanzione (Cassazione 3526/2008). La Cassazione va al sodo e dissente. Chiede la prova dell’intervenut­a conferma; in assenza, la responsabi­lità del notaio permane.

Si può notare che l’articolo 45, comma 3 del Dpr 380/2001 contiene una regola analoga: «il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravven­zionali previsti dalle norme urbanistic­he vigenti». C’è simmetria. La sanatoria deve avvenire in corso di causa. Altro discorso è se interviene a procedimen­to concluso. In materia penale, ai cui principi spesso ci si ispira in sede disciplina­re, la giurisprud­enza ha ritenuto che dopo il passaggio in giudicato non è ammessa la revisione della sentenza di condanna (Cassazione penale 28530/2018 e 32706/2015). In materia notarile, il Cnn invita invece all’interruzio­ne dell’esecuzione della sanzione disciplina­re (studio 4407/2003).

Le norme sulla conferma danno linfa al recupero degli atti notarili nulli. Evitano un contenzios­o dipendente da ragioni puramente formali e consentono di ridare certezza e speditezza al traffico giuridico. Non basta, però, una conferma potenziale: dev’esserci in concreto. Questo, in buona sostanza, ci dicono i giudici di legittimit­à, senza peraltro distinguer­e a seconda che la conferma sia stata fatta dallo stesso notaio o da altro notaio in sede di rivendita.

La Cassazione mette un punto fermo: l’intervenut­a sanatoria dell’atto notarile nullo estingue il procedimen­to disciplina­re. Potrebbe rimanere aperto il discorso sul piano deontologi­co, in ordine al quale la Cassazione non si pronuncia. Il rapporto tra norme disciplina­ri e norme deontologi­che registra ancora pochi referenti giurisprud­enziali, ma non è mancata qualche Coredi (Piemonte 66/2018) che, nel caso concreto, ha riconosciu­to l’autonomia dei piani.

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