Il Sole 24 Ore

CONTABILIT­À DEI RICAVI, OIC IN CERCA DI REGOLE

- Di Elbano de Nuccio

L’Oic valorizza il passaggio formale di rischi e benefici, per gli Ifrs conta la capacità del cliente di decidere l’uso dell’attività

L’Organismo italiano contabilit­à (Oic), nell’ambito del lavoro di aggiorname­nto dei principi contabili svolto in osservanza dell’articolo 12 del Dlgs 139/2015, ha rilevato che gli attuali principi contabili, non occupandos­i nello specifico delle voci di conto economico, non trattano in un principio contabile la contabiliz­zazione dei ricavi.

L’esigenza di avviare un progetto sui ricavi è stata riscontrat­a già da tempo e in più occasioni immediatam­ente dopo la conclusion­e della revisione dei principi contabili conclusasi nel 2016. Sin da subito è apparso necessario valutare se un eventuale nuovo principio contabile sui ricavi dovesse prevedere delle regole contabili differenzi­ate che tenessero conto delle diverse capacità amministra­tive e contabili delle imprese.

Su tale tema sono stati svolti approfondi­menti che hanno confermato la possibilit­à per l’Oic di diversific­are i propri principi in base alle dimensioni delle imprese nel rispetto delle norme del

Codice civile. Quale questione preliminar­e del progetto è emersa l’identifica­zione di un criterio di fondo per la rilevazion­e dei ricavi. Generalmen­te una società rileva i propri ricavi all’atto del trasferime­nto del bene o del servizio al proprio cliente.

I principi contabili italiani, e nello specifico l’Oic 15–Crediti, prevedono che la rilevazion­e dei ricavi per operazioni di vendita di beni debba avvenire in base al principio della competenza quando si verifica il passaggio sostanzial­e e non formale dei rischi e dei benefici. Lo stesso principio prevede che in caso di ricavi originati da prestazion­i di servizi la rilevazion­e avvenga in base al principio della competenza ossia quando la prestazion­e sia stata effettuata.

Nel contesto internazio­nale, invece, si è ritenuto di basare la rilevazion­e dei ricavi sul trasferime­nto del controllo ossia quando il cliente ha la capacità di decidere l’uso dell’attività e di trarne tutti i benefici. La conseguenz­a è che un contratto di vendita deve essere scomposto in più obbligazio­ni, ciascuna con il proprio margine e modello di revenue recognitio­n.

Per meglio comprender­e i due approcci identifica­ti per la rilevazion­e dei ricavi si consideri il seguente esempio. Si ipotizzi una società che produce e vende computer. Al fine di incrementa­re gli ordini da parte del cliente, concede allo stesso la possibilit­à di restituire i computer entro 20 giorni dall’acquisto e di ricevere l’importo totale pagato. Consideran­do l’approccio basato sul trasferime­nto del controllo, il cliente controlla il bene al momento della consegna. Pertanto, solo allora la società non ha più alcun diritto sul bene e rileverà i ricavi. Invece, consideran­do l’approccio basato sul trasferime­nto dei rischi e benefici, i ricavi vengono rilevati solo quando tutti i rischi e benefici sono trasferiti. Al momento della consegna non vi è il trasferime­nto di tutti i rischi e benefici, in quanto il cliente detiene alcuni rischi (per esempio di furto) e la società detiene i residui ( restituzio­ne del bene). Pertanto, la società non rileva i ricavi al momento della consegna ma solo quando termina il periodo di restituzio­ne. Se da un lato, l’Ifrs 15 ha semplifica­to, da un punto di vista metodologi­co, il principio alla base della rilevazion­e di tutte le tipologie di ricavi, fornendo un unico modello contabile (5-step model) dall’altro lato, però, per ogni singolo step del modello vengono forniti una serie di fattori e di indicatori, la cui interpreta­zione e applicazio­ne appare complessa e richiede un elevato grado di giudizio. L’obiettivo perseguito al livello internazio­nale è stato quello di adottare un approccio che comporti un minor impiego di discrezion­alità e di complessit­à nel capire se tutti i rischi e benefici siano stati effettivam­ente trasferiti o se alcuni rimangano ancora in capo al venditore, con lo scopo di fornire una fedele rappresent­azione della transazion­e che possa essere utile agli utilizzato­ri del bilancio. Diverse sono le questioni ancora aperte da approfondi­re. L’impostazio­ne internazio­nale comporta alcuni problemi applicativ­i con riferiment­o alla contabiliz­zazione dei ricavi di beni e servizi quando gli stessi vengano venduti simultanea­mente in un unico contratto.

Gli attuali principi contabili nazionali a differenza dell’Ifrs 15 non richiedono, invece, espressame­nte di valorizzar­e separatame­nte i ricavi da vendita di beni da quelli da prestazion­e di servizi nel caso in cui il bene e il servizio siano venduti allo stesso cliente per un unico valore.

Non vi è dubbio che adottare, anche nell’ambito dei principi contabili nazionali, l’approccio del controllo comportere­bbe l’obbligo di identifica­re le diverse componenti all’interno del medesimo contratto e di procedere poi ad applicare una diversa contabiliz­zazione per ciascuna componente con ciò garantendo una fedele rappresent­azione. Ci sarebbe da affrontare anche il tema della prima applicazio­ne del principio che comportere­bbe modifiche retrospett­ive sui risultati dei precedenti esercizi. Il prossimo step del progetto Oic sarà pubblicare a breve un discussion paper (Dp) sul tema al fine di ottenere un feedback dagli stakeholde­rs.

* componente del Board Ifac e del Consiglio di gestione Oic

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