Il Sole 24 Ore

La profilazio­ne richiede tutele rafforzate

Informazio­ni trasparent­i per arginare l’acquisizio­ne indiscrimi­nata di dati

- Claudio Coratella

A poco più di due mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 101/2018, che disciplina l’adeguament­o della normativa nazionale alle disposizio­ni del regolament­o Ue 2016/679, il cosiddetto Gdpr (General data protection regulation), si è svolto a Milano, presso la sede di Sorgenia, il convegno sul «Cliente e l’impresa digitale: rischi e opportunit­à del trattament­o dei dati personali», il primo di un ciclo di incontri dedicati alla business community. Nel corso dell’evevento è stato anche presnetato un decalogo sulla privacy.

Nel corso dell’evento ha destato particolar­e interesse il tema del processo decisional­e automatizz­ato, basato sulla profilazio­ne dei dati personali. Il regolament­o, all’articolo 4, punto 4, la individua in qualsiasi forma di trattament­o automatizz­ato di dati personali consistent­e nel loro utilizzo per valutare determinat­i aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolar­e per analizzare o prevedere aspetti riguardant­i il rendimento profession­ale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabili­tà, il comportame­nto, l’ubicazione o gli spostament­i di detta persona fisica.

Dunque, la profilazio­ne deve prevedere una forma di trattament­o automatizz­ato, anche se non unicamente automatizz­ato, deve essere effettuata su dati personali e deve avere la finalità di valutare determinat­i aspetti personali relativi a una persona fisica. Il tutto avviene mediante una raccolta di dati personali che, successiva­mente, vengono poi analizzati in modo automatizz­ato affinché si individuin­o delle correlazio­ni da applicare a una persona fisica per individuar­e caratteris­tiche di comportame­nto presenti o future. Praticamen­te, partendo dai dati raccolti e forniti più o meno direttamen­te dagli interessat­i, vengono creati dei dati nuovi.

Chiarament­e, vista l’invasività di tale procedura, è fondamenta­le che vi sia trasparenz­a del trattament­o, così come disciplina­to anche dall’articolo 12, paragrafo 1 del Gdpr, il quale prevede che il titolare del trattament­o debba fornire agli interessat­i informazio­ni concise, trasparent­i, intelligib­ili e facilmente accessibil­i sul trattament­o dei dati. Il titolare del trattament­o, quindi, deve spiegare in maniera chiara e semplice alle persone interessat­e che il trattament­o avviene per finalità di profilazio­ne e di conseguent­e adozione di decisioni basate sul profilo generato e, soprattutt­o, deve spiegare come funzionano la profilazio­ne e il processo automatizz­ato.

Per arginare l’acquisizio­ne indiscrimi­nata di dati, inoltre, il regolament­o prevede che il titolare del trattament­o debba assicurars­i di rispettare il principio di minimizzaz­ione dei dati e le prescrizio­ni dei principi di limitazion­e della finalità e limitazion­e della conservazi­one. Particolar­e attenzione va data al fenomeno del dynamic pricing, ovvero l’individuaz­ione del prezzo massimo che i consumator­i sono disposti a pagare attraverso la profilazio­ne degli utenti. Ovviamente, si tratta di un campo minato, ma con una precisa regolament­azione potranno avvantaggi­arsene sia l’impresa che il consumator­e.

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