La coop sociale diventa impresa senza cambiare lo statuto
Nomina dei sindaci solo in ipotesi specifiche. Bilancio sociale obbligatorio Per le altre cooperative che hanno già i requisiti cambio con modalità semplificate
Le cooperative sociali diventano imprese sociali senza modificare lo statuto. È questo che emerge dal decreto legislativo 112/2017 di riforma dell'impresa sociale. La qualifica può essere adottata da tutte le cooperative e alla sua assunzione è legata la possibilità di fruire di una serie di vantaggi, anche fiscali che prescindono dalla prevalenza o meno del carattere di mutualità.
Le cooperative già in possesso della qualifica dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 20 gennaio 2019 (termine così prorogato dal Dlgs 95/2018), ma potranno farlo in maniera semplificata, adottando modalità e maggioranze previste per le delibere dell'assemblea ordinaria (articolo 17, comma 3, Dlgs 112/2017). Nessuna modifica invece per le coop sociali che con la riforma passano da “Onlus di diritto” a “imprese sociali di diritto” a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla riforma. Il passaggio, si legge nel decreto Mise 16 marzo 2018, avviene in maniera automatica, attraverso l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative, gestito dal ministero dello Sviluppo economico, e il registro delle imprese. Una novità, questa, rispetto alla normativa precedente, che subordinava l'acquisto della qualifica alla presenza di previsioni statutarie su coinvolgimento dei lavoratori e predisposizione del bilancio sociale (articolo 17, comma 3, Dlgs 115/2006).
La differenza tra coop sociali e altre cooperative si vede anche sotto un altro profilo. Solo per le prime, infatti, viene precisato che le norme del Dlgs 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica sulle cooperative e in quanto compatibili (articolo 4, comma 1, Dlgs 112/2017). È bene quindi fare il punto su quali sono, in concreto, queste norme e in quali casi invece la coop sociale mantiene la propria disciplina.
Alcune indicazioni sono già arrivate dal ministero del Lavoro (circolare 2491 del 22 febbraio 2018) in tema di organo di controllo e bilancio sociale. Quanto al primo aspetto, le cooperative sociali non sono obbligate a nominare uno o più sindaci all'atto della costituzione (come richiesto dall'articolo 10 del Dlgs 112/2017), ma continuano ad applicare le norme del Codice civile (articoli 2543 e 2477) che impongono l'organo di controllo solo in ipotesi specifiche (redazione del bilancio consolidato; controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti; superamento di precisi limiti dimensionali; emissione di strumenti finanziari non partecipativi).
Discorso diverso invece per l'obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale (articolo 9, comma 2, Dlgs 112/2017): al pari delle altre imprese sociali, anche le coop sociali devono sottostare a tali adempimenti, poiché compatibili con la natura dell'ente ed in linea con i canoni di trasparenza a base della riforma. Come chiarito dal sopra citato decreto Mise, tale obbligo è già applicabile e, in attesa dell'emanazione delle nuove linee guida, le imprese sociali dovranno fare riferimento a quelle predisposte in attuazione della disciplina previgente.
Immutata la disciplina di operazioni straordinarie e devoluzione del patrimonio per tutte le cooperative (anche non sociali). A seguito delle modifiche apportate in sede correttiva non si applicano alle cooperative le nuove disposizioni in tema di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda (articolo 12 del Dlgs 112/2017) né l'obbligo di comunicare i beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o di perdita volontaria della qualifica (le cui modalità sono definite dal decreto Mise n. 50 del 27 aprile 2018). Anche per questi aspetti, quindi, resta applicabile la normativa prevista per le cooperative dal Codice civile.