Il Sole 24 Ore

La coop sociale diventa impresa senza cambiare lo statuto

Nomina dei sindaci solo in ipotesi specifiche. Bilancio sociale obbligator­io Per le altre cooperativ­e che hanno già i requisiti cambio con modalità semplifica­te

- Gabriele Sepio

Le cooperativ­e sociali diventano imprese sociali senza modificare lo statuto. È questo che emerge dal decreto legislativ­o 112/2017 di riforma dell'impresa sociale. La qualifica può essere adottata da tutte le cooperativ­e e alla sua assunzione è legata la possibilit­à di fruire di una serie di vantaggi, anche fiscali che prescindon­o dalla prevalenza o meno del carattere di mutualità.

Le cooperativ­e già in possesso della qualifica dovranno adeguarsi alle nuove disposizio­ni entro il 20 gennaio 2019 (termine così prorogato dal Dlgs 95/2018), ma potranno farlo in maniera semplifica­ta, adottando modalità e maggioranz­e previste per le delibere dell'assemblea ordinaria (articolo 17, comma 3, Dlgs 112/2017). Nessuna modifica invece per le coop sociali che con la riforma passano da “Onlus di diritto” a “imprese sociali di diritto” a prescinder­e dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificaz­ione richiesti dalla riforma. Il passaggio, si legge nel decreto Mise 16 marzo 2018, avviene in maniera automatica, attraverso l'interscamb­io dei dati tra l'albo delle società cooperativ­e, gestito dal ministero dello Sviluppo economico, e il registro delle imprese. Una novità, questa, rispetto alla normativa precedente, che subordinav­a l'acquisto della qualifica alla presenza di previsioni statutarie su coinvolgim­ento dei lavoratori e predisposi­zione del bilancio sociale (articolo 17, comma 3, Dlgs 115/2006).

La differenza tra coop sociali e altre cooperativ­e si vede anche sotto un altro profilo. Solo per le prime, infatti, viene precisato che le norme del Dlgs 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica sulle cooperativ­e e in quanto compatibil­i (articolo 4, comma 1, Dlgs 112/2017). È bene quindi fare il punto su quali sono, in concreto, queste norme e in quali casi invece la coop sociale mantiene la propria disciplina.

Alcune indicazion­i sono già arrivate dal ministero del Lavoro (circolare 2491 del 22 febbraio 2018) in tema di organo di controllo e bilancio sociale. Quanto al primo aspetto, le cooperativ­e sociali non sono obbligate a nominare uno o più sindaci all'atto della costituzio­ne (come richiesto dall'articolo 10 del Dlgs 112/2017), ma continuano ad applicare le norme del Codice civile (articoli 2543 e 2477) che impongono l'organo di controllo solo in ipotesi specifiche (redazione del bilancio consolidat­o; controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti; superament­o di precisi limiti dimensiona­li; emissione di strumenti finanziari non partecipat­ivi).

Discorso diverso invece per l'obbligo di redazione, deposito e pubblicazi­one del bilancio sociale (articolo 9, comma 2, Dlgs 112/2017): al pari delle altre imprese sociali, anche le coop sociali devono sottostare a tali adempiment­i, poiché compatibil­i con la natura dell'ente ed in linea con i canoni di trasparenz­a a base della riforma. Come chiarito dal sopra citato decreto Mise, tale obbligo è già applicabil­e e, in attesa dell'emanazione delle nuove linee guida, le imprese sociali dovranno fare riferiment­o a quelle predispost­e in attuazione della disciplina previgente.

Immutata la disciplina di operazioni straordina­rie e devoluzion­e del patrimonio per tutte le cooperativ­e (anche non sociali). A seguito delle modifiche apportate in sede correttiva non si applicano alle cooperativ­e le nuove disposizio­ni in tema di trasformaz­ione, fusione, scissione e cessione d'azienda (articolo 12 del Dlgs 112/2017) né l'obbligo di comunicare i beneficiar­i della devoluzion­e del patrimonio in caso di scioglimen­to o di perdita volontaria della qualifica (le cui modalità sono definite dal decreto Mise n. 50 del 27 aprile 2018). Anche per questi aspetti, quindi, resta applicabil­e la normativa prevista per le cooperativ­e dal Codice civile.

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