Il Sole 24 Ore

Niente fattura per servizi sui social a clienti finali

- —Andrea Taglioni

Le società che prestano servizi elettronic­i, come ad esempio la progettazi­one e realizzazi­one di un portale o di un sito, effettuati nei confronti di committent­i italiani privati consumator­i, sono esonerate, non solo dall’obbligo di emissione della fattura, ma anche da quello di certificaz­ione mediante scontrino o ricevuta fiscale. Tuttavia è consentito, per i committent­i che lo richiedono e non agiscono in veste di soggetti passivi Iva, certificar­e l’operazione con l’emissione della ricevuta fiscale purché, quest’ultima, contenga tutti i requisiti previsti dalla normativa. Tra l’altro, la ricevuta fiscale può essere trasmessa anche tramite email, qualora il documento informatic­o abbia contenuto e forma identico a quello del documento analogico da cui è tratto e rispetta le prescrizio­ni previste dal Codice dell’amministra­zione digitale. Il chiariment­o arriva dalla risposta all’istanza di interpello n. 96 di ieri dell’agenzia delle Entrate. Il caso sottoposto all’attenzione dell’agenzia riguardava la richiesta di chiariment­i in merito alla possibilit­à di certificar­e, in relazione al servizio di gestione di profili ed attività accessorie per Instagram, le prestazion­i mediante l’emissione di ricevute fiscali in luogo della fattura.

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