Niente fattura per servizi sui social a clienti finali
Le società che prestano servizi elettronici, come ad esempio la progettazione e realizzazione di un portale o di un sito, effettuati nei confronti di committenti italiani privati consumatori, sono esonerate, non solo dall’obbligo di emissione della fattura, ma anche da quello di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale. Tuttavia è consentito, per i committenti che lo richiedono e non agiscono in veste di soggetti passivi Iva, certificare l’operazione con l’emissione della ricevuta fiscale purché, quest’ultima, contenga tutti i requisiti previsti dalla normativa. Tra l’altro, la ricevuta fiscale può essere trasmessa anche tramite email, qualora il documento informatico abbia contenuto e forma identico a quello del documento analogico da cui è tratto e rispetta le prescrizioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale. Il chiarimento arriva dalla risposta all’istanza di interpello n. 96 di ieri dell’agenzia delle Entrate. Il caso sottoposto all’attenzione dell’agenzia riguardava la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di certificare, in relazione al servizio di gestione di profili ed attività accessorie per Instagram, le prestazioni mediante l’emissione di ricevute fiscali in luogo della fattura.