Il Sole 24 Ore

Detassazio­ne integrale, addio ai criteri di tipologia e prevalenza

Anche per le organizzaz­ioni mutualisti­che è tassata solo la distribuzi­one di utili

- —Ga.S.

La riforma apre nuovi scenari per le cooperativ­e anche sul fronte fiscale. Le attuali agevolazio­ni previste per questi soggetti sono strettamen­te legate al tipo di cooperativ­a (sociale, agricola, di consumo, ecc.) e alla prevalenza o meno della componente mutualisti­ca. I benefici maggiori riguardano le cooperativ­e a mutualità prevalente, per le quali sono previste soglie di detassazio­ne diversific­ate sugli utili destinati a riserve indivisibi­li, ad aumento gratuito del capitale sociale o a fondi mutualisti­ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazio­ne (ad esempio, 97% per le cooperativ­e sociali e 77% per le cooperativ­e agricole); mentre per quelle a mutualità “diversa” (ossia non prevalente) la detassazio­ne si attesta al 27 per cento.

Queste differenze sono destinate a scomparire limitatame­nte al profilo fiscale a seguito del nuovo regime introdotto dal Dlgs 112/2017, la cui efficacia è attualment­e subordinat­a al vaglio comunitari­o. L'articolo 18 stabilisce che non costituisc­ono reddito imponibile i contributi versati al ministero per l'attività ispettiva di sua competenza (articolo 15) e le somme accantonat­e in apposite riserve destinate allo svolgiment­o dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (ossia ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2), mentre sono tassate tutte le forme di distribuzi­one, anche indiretta, di utili, compresi gli aumenti gratuiti di capitale. Rispetto alla disciplina oggi in vigore, quindi, la detassazio­ne sarà integrale e andrà indistinta­mente a vantaggio di tutte le cooperativ­e che assumerann­o la qualifica di impresa sociale, a prescinder­e dalla tipologia e dal ricorrere delle condizioni di prevalenza previste dal Codice civile (articoli 2512, 2513 e 2514).

Alcuni dei requisiti statutari previsti per le cooperativ­e a mutualità prevalente (articolo 2514 Codice civile) vengono ripresi, invece, ai fini dell'adozione della qualifica di impresa sociale. Come per le cooperativ­e, infatti, anche queste ultime dovranno contenere nei rispettivi statuti il divieto di distribuir­e dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato, il divieto di distribuir­e riserve fra i soci e l'obbligo di devoluzion­e del patrimonio in caso di scioglimen­to.

In mancanza di un chiariment­o espresso sul punto, il nuovo regime fiscale più vantaggios­o si ritiene applicabil­e anche alle cooperativ­e sociali, non sussistend­o profili di incompatib­ilità con la normativa specifica sulle cooperativ­e (si veda l'altro articolo in pagina).

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