Obbligatori partita Iva o codice fiscale
Con l'entrata in vigore della fattura elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019, sarà possibile continuare ad omettere l'indicazione del codice fiscale del soggetto consumatore finale (persona fisica privo di partita Iva) avendo i requisiti per l'emissione della fattura semplificata così come previsto dall'articolo 21bis, Dpr 633/1972?
Al fine della corretta trasmissione della fattura elettronica semplificata al Sdi è sempre obbligatorio indicare la partita Iva o il codice fiscale del soggetto destinatario, rispettivamente nei campi “1.3.1.1” e “1.3.1.2” del tracciato Xml, nonostante l'articolo 21-bis del Dpr 633/1972 non disponga un obbligo in tal senso.
Difatti, la lettera e) del sopracitato articolo prevede che i dati identificativi del cessionario/committente, relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, possono essere sostituiti in via facoltativa dall'indicazione della sola partita Iva o del codice fiscale. Tuttavia, nella fattura elettronica semplificata non è possibile omettere uno dei due dati e pertanto non solo dovranno essere inseriti i dati obbligatoriamente previsti dal decreto Iva ma dovrà anche essere necessariamente valorizzato il campo codice destinatario, pena lo scarto della fattura elettronica con il codice 00417.
Tax free shopping
Un commerciante al dettaglio dal 2019 come deve comportarsi nel caso in cui dovesse fare una cessione di beni ad un cittadino extra Ue che vuole usufruire dello sgravio Iva sugli acquisti effettuati in Italia? Qual è, nel dettaglio, la procedura da seguire in relazione alla fatturazione elettronica?
Il legislatore ha previsto, con decorrenza dal 1° settembre 2018, l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche per il tax free shopping (articolo 4-bis del Dl 193/2016, modificato dall'articolo 1, comma 1088, legge 225/2016) attraverso uno specifico processo di digitalizzazione del tax free denominato “Otello”, attualmente aggiornato alla versione 2.0.
Le istruzioni operative per l'utilizzo del sistema operativo sono illustrate nei provvedimenti del 22 maggio 2018, di cui ai numeri di protocollo 54505/RU e 54088/RU, emessi dall'agenzia delle Entrate in accordo con l'agenzia delle Dogane e dei monopoli.
Inoltre quest'ultima, con nota del 21 giugno 2018, n. 67079, ha comunicato la realizzazione di un nuovo servizio di adesione facilitata che semplifica l'iter di accreditamento alla piattaforma e di conferimento di eventuali deleghe. Specificando, a riguardo, che accedono al nuovo servizio le persone fisiche in possesso delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di livello 2 o Cns (Carta nazionale dei servizi) che rivestano la qualità di rappresentante legale del cedente in anagrafe tributaria, ovvero di gestore per conto del cedente su Entratel o sul Modello autorizzativo unico dell'agenzia delle Dogane. È, tra l'altro, possibile delegare una o più società di intermediazione tax free alla compilazione e trasmissione della fattura elettronica.
Quindi, utilizzando il sistema operativo, nel caso di una cessione di beni di cui all'articolo 38-quater del Dpr 633/1972, il fornitore deve trasmette a “Otello 2.0” il messaggio con i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell'emissione. Non solo, ma il cedente deve mettere a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema.
Il messaggio contenente i dati dell'eventuale variazione, eseguita ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 633/1972, è trasmesso dal cedente nel momento dell'effettuazione della variazione.