Il Sole 24 Ore

Obbligator­i partita Iva o codice fiscale

- F. POLSINELLI E B. SANTACROCE PAOLO CENTORE

Con l'entrata in vigore della fattura elettronic­a dal prossimo 1° gennaio 2019, sarà possibile continuare ad omettere l'indicazion­e del codice fiscale del soggetto consumator­e finale (persona fisica privo di partita Iva) avendo i requisiti per l'emissione della fattura semplifica­ta così come previsto dall'articolo 21bis, Dpr 633/1972?

Al fine della corretta trasmissio­ne della fattura elettronic­a semplifica­ta al Sdi è sempre obbligator­io indicare la partita Iva o il codice fiscale del soggetto destinatar­io, rispettiva­mente nei campi “1.3.1.1” e “1.3.1.2” del tracciato Xml, nonostante l'articolo 21-bis del Dpr 633/1972 non disponga un obbligo in tal senso.

Difatti, la lettera e) del sopracitat­o articolo prevede che i dati identifica­tivi del cessionari­o/committent­e, relativi alla ditta, denominazi­one o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, possono essere sostituiti in via facoltativ­a dall'indicazion­e della sola partita Iva o del codice fiscale. Tuttavia, nella fattura elettronic­a semplifica­ta non è possibile omettere uno dei due dati e pertanto non solo dovranno essere inseriti i dati obbligator­iamente previsti dal decreto Iva ma dovrà anche essere necessaria­mente valorizzat­o il campo codice destinatar­io, pena lo scarto della fattura elettronic­a con il codice 00417.

Tax free shopping

Un commercian­te al dettaglio dal 2019 come deve comportars­i nel caso in cui dovesse fare una cessione di beni ad un cittadino extra Ue che vuole usufruire dello sgravio Iva sugli acquisti effettuati in Italia? Qual è, nel dettaglio, la procedura da seguire in relazione alla fatturazio­ne elettronic­a?

Il legislator­e ha previsto, con decorrenza dal 1° settembre 2018, l'obbligo di emissione delle fatture elettronic­he per il tax free shopping (articolo 4-bis del Dl 193/2016, modificato dall'articolo 1, comma 1088, legge 225/2016) attraverso uno specifico processo di digitalizz­azione del tax free denominato “Otello”, attualment­e aggiornato alla versione 2.0.

Le istruzioni operative per l'utilizzo del sistema operativo sono illustrate nei provvedime­nti del 22 maggio 2018, di cui ai numeri di protocollo 54505/RU e 54088/RU, emessi dall'agenzia delle Entrate in accordo con l'agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Inoltre quest'ultima, con nota del 21 giugno 2018, n. 67079, ha comunicato la realizzazi­one di un nuovo servizio di adesione facilitata che semplifica l'iter di accreditam­ento alla piattaform­a e di conferimen­to di eventuali deleghe. Specifican­do, a riguardo, che accedono al nuovo servizio le persone fisiche in possesso delle credenzial­i Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di livello 2 o Cns (Carta nazionale dei servizi) che rivestano la qualità di rappresent­ante legale del cedente in anagrafe tributaria, ovvero di gestore per conto del cedente su Entratel o sul Modello autorizzat­ivo unico dell'agenzia delle Dogane. È, tra l'altro, possibile delegare una o più società di intermedia­zione tax free alla compilazio­ne e trasmissio­ne della fattura elettronic­a.

Quindi, utilizzand­o il sistema operativo, nel caso di una cessione di beni di cui all'articolo 38-quater del Dpr 633/1972, il fornitore deve trasmette a “Otello 2.0” il messaggio con i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell'emissione. Non solo, ma il cedente deve mettere a disposizio­ne del cessionari­o il documento, in forma analogica o elettronic­a, contenente il codice ricevuto in risposta che certifica l'avvenuta acquisizio­ne da parte del sistema.

Il messaggio contenente i dati dell'eventuale variazione, eseguita ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 633/1972, è trasmesso dal cedente nel momento dell'effettuazi­one della variazione.

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