Emissione in ritardo, basta una data
Sufficiente indicare il momento di effettuazione dell’operazione
L’emissione ritardata, dal primo luglio 2019, della fattura elettronica non impone l’indicazione delle due date, di trasmissione e di effettuazione dell’operazione, ma solo di quest’ultima, perché quella di trasmissione è tracciata dallo Sdi.
Con l’articolo 11 del Dl 119/2018, si dispone che dal primo luglio 2019 la fattura può essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione: in questo caso, la fattura deve contenere tale data (corrispondente alla data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo).
Quindi, un professionista che ha incassato una parcella il 30 novembre 2019 può emettere fattura entro il 10 dicembre 2019, indicando come data di effettuazione dell’operazione il 30 novembre. Il Forum nazionale della fattura elettronica ha stimolato il confronto tra due interpretazioni alternative:
•secondo un’interpretazione letterale della norma si imporrebbe l’indicazione in fattura di due date: quella di emissione (vale a dire la data di trasmissione della fattura) e quella di effettuazione dell’operazione nel caso sia diversa dalla prima. Questa soluzione comporterebbe la modifica del tracciato Xml per l’introduzione del campo apposito;
•secondo un’altra interpretazione, l’obbligo di indicazione in fattura riguarderebbe solo la data di effettuazione dell’operazione, in quanto la data di trasmissione verrà attestata dallo Sdi.
Questa soluzione è stata considerata la più praticabile, in quanto non comporta ostacoli all’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria e non pregiudica le attività di liquidazione dell’Iva. Questo consente anche di superare l’incompatibilità fra la data di emissione della fattura elettronica, diversa dalla data di effettuazione dell’operazione, e il concorso nella giusta liquidazione periodica Iva, almeno per molti programmi gestionali. Questo è in linea anche con una recente Faq pubblicata dall’agenzia delle Entrate, che nel periodo di moratoria (1 gennaio – 30 settembre 2019) ammette la possibilità di indicare la sola data di effettuazione dell’operazione e non anche quella di trasmissione allo Sdi.
Si precisa, però, che questa norma vale per tutte le fatture emesse, anche quelle cartacee da parte dei soggetti esonerati dalla e-fattura, e quindi in questo caso non essendo veicolati tramite lo Sdi è necessario tracciare la data di trasmissione al cessionario/committente in modo certo (ad esempio tramite utilizzo della Pec).
Il momento in cui è avvenuta la trasmissione del documento è già tracciato attraverso lo Sdi