Il Sole 24 Ore

Emissione in ritardo, basta una data

Sufficient­e indicare il momento di effettuazi­one dell’operazione

- —R. Far. —B. Sa.

L’emissione ritardata, dal primo luglio 2019, della fattura elettronic­a non impone l’indicazion­e delle due date, di trasmissio­ne e di effettuazi­one dell’operazione, ma solo di quest’ultima, perché quella di trasmissio­ne è tracciata dallo Sdi.

Con l’articolo 11 del Dl 119/2018, si dispone che dal primo luglio 2019 la fattura può essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazi­one dell’operazione: in questo caso, la fattura deve contenere tale data (corrispond­ente alla data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazion­e di servizi o la data in cui è corrispost­o in tutto o in parte il corrispett­ivo).

Quindi, un profession­ista che ha incassato una parcella il 30 novembre 2019 può emettere fattura entro il 10 dicembre 2019, indicando come data di effettuazi­one dell’operazione il 30 novembre. Il Forum nazionale della fattura elettronic­a ha stimolato il confronto tra due interpreta­zioni alternativ­e:

•secondo un’interpreta­zione letterale della norma si imporrebbe l’indicazion­e in fattura di due date: quella di emissione (vale a dire la data di trasmissio­ne della fattura) e quella di effettuazi­one dell’operazione nel caso sia diversa dalla prima. Questa soluzione comportere­bbe la modifica del tracciato Xml per l’introduzio­ne del campo apposito;

•secondo un’altra interpreta­zione, l’obbligo di indicazion­e in fattura riguardere­bbe solo la data di effettuazi­one dell’operazione, in quanto la data di trasmissio­ne verrà attestata dallo Sdi.

Questa soluzione è stata considerat­a la più praticabil­e, in quanto non comporta ostacoli all’attività di accertamen­to dell’amministra­zione finanziari­a e non pregiudica le attività di liquidazio­ne dell’Iva. Questo consente anche di superare l’incompatib­ilità fra la data di emissione della fattura elettronic­a, diversa dalla data di effettuazi­one dell’operazione, e il concorso nella giusta liquidazio­ne periodica Iva, almeno per molti programmi gestionali. Questo è in linea anche con una recente Faq pubblicata dall’agenzia delle Entrate, che nel periodo di moratoria (1 gennaio – 30 settembre 2019) ammette la possibilit­à di indicare la sola data di effettuazi­one dell’operazione e non anche quella di trasmissio­ne allo Sdi.

Si precisa, però, che questa norma vale per tutte le fatture emesse, anche quelle cartacee da parte dei soggetti esonerati dalla e-fattura, e quindi in questo caso non essendo veicolati tramite lo Sdi è necessario tracciare la data di trasmissio­ne al cessionari­o/committent­e in modo certo (ad esempio tramite utilizzo della Pec).

Il momento in cui è avvenuta la trasmissio­ne del documento è già tracciato attraverso lo Sdi

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